F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 24 Febbraio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 27 Maggio 2010 3) RICORSO DELL’A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETT

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 24 Febbraio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 27 Maggio 2010 3) RICORSO DELL’A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ALLEVA GIANLUCA INFLITTA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI ISOLA LIRI/CISCO CALCIO ROMA DEL 14.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 30 del 16.2.2010) La A.S. Cisco Calcio Roma proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica per quattro gare effettive al proprio tesserato Gianluca Alleva disposta dal Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico di cui al Com. Uff. del 16.2.2010 in relazione ai fatti verificatisi in occasione della gara contro la Isola Liri del 14 febbraio 2010. A sostegno dell’impugnazione la società reclamante sosteneva che l’arbitro avrebbe commesso un errore per aver attribuito al calciatore Alleva un comportamento che questi non avrebbe in alcun modo posto in essere. Si sosteneva nel ricorso che, nello scontro fisico avvenuto tra altri calciatori (Sterlicchio della società reclamante e D’Inverno della squadra avversaria ), l’Alleva non avrebbe, di fatto, potuto intervenire – con il comportamento attribuitogli – in quanto si sarebbe trovato a distanza e, comunque, non avrebbe minimamente preso parte al litigio. A sostegno della tesi veniva allegato un filmato che avrebbe, a dire della reclamante, comprovato la estraneità ai fatti dell’Alleva così come dedotta in ricorso. In ogni caso, si sosteneva, la sanzione sarebbe da considerare sproporzionata se confrontata con episodi della medesima natura oggetto di sanzioni ad opera del Giudice Sportivo. Il ricorso è infondato. La Corte osserva che dalla visione del filmato allegato al ricorso – che si è ritenuto di visionare, ai sensi dell’art. 35, comma 1.2., C.G.S., in relazione al dedotto scambio di persona – non si desume alcunché in relazione ai fatti per i quali è stata irrogata la sanzione. Fa dunque piena prova il referto arbitrale che, sul punto, non si presta ad equivoci e mette in piena evidenza la sicura partecipazione dell’atleta Alleva all’episodio violento ai danni di un giocatore avversario. La decisione di primo grado, pertanto, deve essere confermata anche in relazione alla sua misura apparendo adeguata alla gravità del comportamento. La Corte, conseguentemente, respinge il ricorso e dispone l’incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l. di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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