F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 24 Febbraio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 27 Maggio 2010 2) RICORSO DEL FINPLANET FIUMICINO AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’AMMENDA DI € 1.500,00; – DELL’OBBLI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 24 Febbraio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 27 Maggio 2010 2) RICORSO DEL FINPLANET FIUMICINO AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’AMMENDA DI € 1.500,00; - DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE I PROSSIMI DUE INCONTRI A PORTE CHIUSE, ALLA RECLAMANTE; - DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GRASSON RAFAEL; SEGUITO GARA FINPLANET FIUMICINO/ACQUA & SAPONE MARINA CSA DEL 6.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 419 dell’8.2.2010) La Finplanet Fiumicino impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. del 6 febbraio 2010 n. 419 con la quale era stata decisa – in relazione all’incontro con l’Acquasapone Marina del 6.2.2010 - la squalifica per tre gare effettive del calciatore Grasson Rafael, irrogata la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 alla società, nonché stabilita l’ulteriore sanzione dell’obbligo di effettuare i due incontri successivi a porte chiuse. A sostegno dell’impugnazione la società reclamante sosteneva che le sanzioni irrogate dovevano considerarsi spropositate considerato che i fatti che avevano determinato la decisione del Giudice Sportivo dovevano considerarsi usuali durante quel tipo di partite. Aggiungeva che, secondo quanto emergeva dal referto arbitrale la partita si era svolta in modo corretto ed esemplare e che le intemperanze del pubblico dovevano ritenersi connesse alla posizione in campionato delle due squadre (in quel momento ai primi due posti del girone). Quanto alla squalifica del calciatore Grasson, pur ammettendo la reclamante che lo stesso si era lasciato andare ad affermazioni “poco urbane”, il comportamento tenuto non avrebbe giustificato una sanzione così grave. Il reclamo risulta infondato. La reclamante si limita ad affermare del tutto genericamente una asserita gravità delle sanzioni in relazione a circostanze, quali, ad esempio, un usuale andamento di quel tipo di partite, che appaiono in radicale contrasto con il referto arbitrale. In realtà, è sufficiente esaminare il referto dell’arbitro, cui va riconosciuto valore probatorio privilegiato, per accorgersi che nel corso della gara vi erano stati una pluralità di episodi che giustificavano pienamente la decisione del Giudice Sportivo. Dalle offese ripetute all’arbitro da parte della dirigenza della Finplanet, alla costante aggressione verbale della tifoseria protrattasi per tutto l’incontro, alla gravità del comportamento ingiurioso del calciatore Grasson. In altri termini, non viene prospettato alcun elemento idoneo a configurare concrete e comprovate censure alla decisione del primo giudice mentre gli atti della gara confermano, sotto ogni profilo, la gravità dei comportamenti posti in essere. Da qui l’inevitabile reiezione del reclamo. La Corte, pertanto, respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa di ricorso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Finplanet Fiumicino di Fiumicino (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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