F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 04 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 27 Maggio 2010 1) RICORSO A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 E DIFFIDA, INFLI
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 04 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 27 Maggio 2010
1) RICORSO A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 E DIFFIDA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PIANURA/POMIGLIANO DEL 14.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 17.2.2010)
La Corte di Giustizia Federale, letto il reclamo, premesso che: - la A.S.D. Calcio Pomigliano, pur ammettendo in parte la responsabilità dei propri tifosi nel compimento di atti di disprezzo (sputi) all’indirizzo dell’assistente dell’arbitro, nega decisamente che gli stessi sostenitori abbiano fatto esplodere dei pedardi, eventi in seguito ai quali sono state deliberate le sanzioni di € 2.500,00 e diffida da parte del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (Com. Uff. n. 118 del 17.2.2010); - la reclamante, pertanto, con i suoi scritti difensivi, chiede a questa Corte l’applicazione di una pena equa e di giustizia citando casi analoghi che sono stati sanzionati dal Giudice Sporivo con minore severità. Tanto premesso, osserva. Le argomentazioni poste a base del ricorso proposto dalla società reclamante, tendenti ad escludere la verificazione dei fatti attribuiti ai propri sostenitori, non hanno alcun pregio a fronte della fede probatoria privilegiata che assiste gli atti ufficiali di gara nei quali, al contrario, è minuziosamente descritto l’evento di che trattasi consistito nello scoppio di due petardi nel settore riservato alla tifoseria della società Pomigliano. Quanto alla pretesa “disparità di trattamento” rispetto ad altre decisioni adottate dal Giudice Sportivo in casi analoghi, si ribadisce, in adesione al principio più volte affermato dalla C.G.F., come le fattispecie in esame siano da ritenere sempre assolutamente specifiche, e mai tra loro assimilabili e/o comparabili. Un più attento esame dei fatti contestati consente, però, tenuto conto che lo scoppio dei petardi è avvenuto dentro il settore dei tifosi della società reclamante e non risultano danni a persone presenti alla gara, di ritenere parzialmente fondata la doglianza relativa alla eccessività della sanzione della ammenda e conseguentemente accoglibile la richiesta di riduzione della medesima. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Pomigliano di Pomigliano d’Arco (Napoli), riduce a € 1.750,00 la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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