F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 04 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 27 Maggio 2010 5) RICORSO POL. MONTEROTONDO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 1 GARA
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 04 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 27 Maggio 2010
5) RICORSO POL. MONTEROTONDO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 1 GARA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MONTEROTONDO/MONTERIGGIONI DEL 20.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 24.2.2010)
Con la delibera impugnata il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con Com. Uff. n. 124 del 24.2.2010, ha inflitto alla predetta società la squalifica del campo per una gara – campo neutro porte chiuse – e dell’ammenda di € 2.000,00, per avere alcuni suoi sostenitori: a) al termine della gara, colpito con sputi al volto sia il Direttore di gara, sia un Assitente; b) per avere successivamente colpito con calci e pugni la finestra esterna e la porta dello spogliatoio riservato agli ufficiali di gara presenti al suo interno, rivolgendo loro nell’occasione frasi gravemente minacciosoe ed offensive; c) per avere, inoltre, gli stesi od altri sostenitori, presenti nelle immediate adiacenze, con il viso coperto da sciarpe con i colori sociali, mentre la terna arbitrale usciva con porpora autovettura dall’impianto sportivo, lanciato con grande violenza sassi di grosse dimensioni che colpivano più volte l’auto danneggiandola allo sportello destro anteriore e posteriore. La società ricorrente chiede ora, in via principale, il proscioglimento in ordine ai fatti in questione ed in via subordinata il ridimensionamento della sanzione ad un provvedimento di diffida, deducendo la inadeguata conduzione arbitrale che avrebbe provocato la reazione di una parte del pubblico e negando comunque che alcuno dei non interessati si sia introdotto nel recinto di giuoco e tanto meno nella zona antistante la porta dello spogliatoio arbitrale; comportamento che sarebbe stato comunque impossibile per la presenza della forza pubblica. L’aggressione nei confronti dell’auto occupata dalla terna arbitrale, sarebbe, inoltre, avvenuta ad opera di sedicenti tifosi in un viottolo ben oltre il piazzale antistante l’uscita di sicurezza, in una zona cioè distante da un eventuale osservatore. Né la norma di cui all’art. 13 C.G.S. può considerarsi non appilcabile, laddove la società abbia dimostrato una concreta cooperazione intesa a prevenire fatti violenti. Le predette argomentazioni non hanno pregio, in quanto inequivocamente smentite dalle convergenti risultanze dei rapporti dell’arbitro che alla voce “varie” riferisce testualmente : “al termine della gara durante il tragitto verso lo spogliatoio venivo colpito in volto da uno sputo preveniente dal settore della tifoseria locale… Mentre eravamo all’interno dello spogliatoio, dopo circa 5 minuti dal termine della gara, tifosi locali colpivano con calci e pugni la porta/finestra esterna dello spogliatoio stesso gridando – Figli di puttana, uscite, vi aspettiamo fuori là vi facciamo vedere., bastardi –“ e, più avanti, nello stesso rapporto, alla voce Varie aggiunge: “all’uscita dall’impianto di giuoco la macchina sulla quale viaggiavamo veniva colpita da pietre scagliate da alcuni tifosi, così come dettagliatamente descritto nella denuncia ai carabinieri e nel rapporto degli assistenti in allegato”. Può aggiungersi la concorde dichiarazione dell’Assistente, signor A. B.: “Nel lasciare lo stadio, uscendo con l’auto dal cancello laterale, mi ritrovavo su di una via obbligata a senso unico, percorsi neanche 100 metri, da una via laterale sulla destra siamo stati fatti oggetto di un agguato con lancio di grosse pietre ad opera di due individui (quelli che ho visto io) a volto coperto con delle sciarpe scure, che colpivano l’auto sul lato destro procurando alla stessa danni alla carrozzeria, così come accertato dai carabinieri di Monterotondo a seguito della denuncia in allegato. Tali individui sono da ritenere tifosi del Monterotondo sia per il colore della sciarpa, che anche per il fatto che non era presente alla gara la tifseria ospite “. Nello stesso senso il verbale di denuncia orale sporta al riguardo alla locale Stazione dei Carbinieri. Pienamente concorde è anche il racconto dell’altro Assistente, signor R. M.: “A fine gara, mentre mi accingevo ad uscire dal terreno di giuoco per raggiungere gli spogliatoi, la porta posteriore dello stesso veniva colpita da calci e pugni da parte di tifosi della società Monterotondo, che dicevano - Bastardi, figli di puttana , morite, tanto di qua non uscite vivi -. Appena uscivamo co l’auto dall’impianto, da una via traversa, tifosi della società Monterotondo, con viso coperto da sciarpe del Monterotondo, ci facevano oggetto di lanci di pietre di grandi dimensioni di cui una di diametro di circa 20 cm, scagliate contro l’auto con grande violenza colpendola vicino l o specchietto causando una grande ammaccatura e rigature più lievi allo sportello posteriore. E’ da rilevare che solamente per puro caso tale pietra non ha colpito il vetro. E intento di tali tifosi non era sicuramente quello di creare danni all’auto, ma bensì quello di creare danni fisici nei nostri confronti”. Per cui appare persino superfluo nella specie ricordare, altresì, la privilegiata efficacia probatoria che l’art. 35 C.G.S., riconosce in materia ai rapporti dell’arbitro e degli assistenti. La ricostruzione dei fatti evidenzia, del resto, una particolare gravità nei comportamenti e nella responsabilità da attribuire alla stessa Polisportiva, se si tengono presenti i numerosi precedenti specifici che in materia hanno caratterizzato negativamente la sua linea di condotta. Si tratta di un’ammenda di € 800,00 comminata con Com. Uff. del 13.1.2010; di altra condanna in data 1 marzo dello stesso anno per lancio di sputi nei confronti di un assistente arbitrale; di un’ammenda di € 700,00 relativamente ad una gara del 17.1.2010; di altra sanzione nel in data 10 marzo dello stesso anno per avere i proprii sostenitori colpito con violenza le pareti del tunnel ed insultati i componenti della squadra avversaria e gli ufficiali di gara; di un’ammenda di € 800,00 relativamente ad una gara con l’A.C.D. Guidonia Montecelio di cui al Com. Uff. n. 40/C del 16.9.2009. Sicchè può ritenersi che il giudice di primo grado non abbia adeguatamente valutato la peculiare e frequente inosservanza di quei principii di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva che il Codice di Giustizia Sportiva solennemente prescrive all’art. 1.1. Per cui, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, nonché della loro indubbia reiterazione, si ritiene necessario, in riforma della appellata decisione, elevare la misura della condanna comminata alla squalifica del campo da una a due giornate di campionato, immutata rimanendo quella dell’ammenda. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Monterotondo Calcio s.r.l. di Monterotondo (Roma), rideterminando in 2 gare la sanzione della squalifica del campo di gioco con obbligo di disputa in campo neutro a porte chiuse. Conferma nel resto.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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