F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 04 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 24 Maggio 2010 1) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’U.S. TRIESTINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZION

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 04 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 24 Maggio 2010 1) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’U.S. TRIESTINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SCURTO GIUSEPPE SEGUITO GARA LECCE/TRIESTINA A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 2.3.2010) Con rituale ricorso con procedimento d'urgenza, l'U.S. Triestina Calcio S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 217 del 3.3.2010) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha comminato al suo calciatore Scurto Giuseppe la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito dell'incontro Lecce/Triestina del 27.2.2010 in dipendenza di segnalazione riservata del Procuratore Federale ex art. 35, commi 1 e 3, C.G.S.. Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito: 1) l'illegittimità della sanzione comminata contenente, nella norma di riferimento, una violazione del diritto di difesa e della posizione paritaria tra accusa e difesa; 2) l'inapplicabilità della prova TV al caso di specie; 3) l'inesistenza della condotta censurata, non avendo lo Scurto pronunciato l'espressione blasfema come evidenziato dai fotogrammi estrapolati dalle riprese televisive dai quali si ricava che il movimento della bocca del calciatore, che si allarga quali ad accennare un sorriso con i denti stretti per poter appoggiarvi la lingua e pronunciare la lettera iniziale “Z”, è incompatibile con la pronuncia della lettera iniziale “D”. A supporto dei dispiegati motivi ha prodotto una dichiarazione “pro-veritate” sottoscritta da persona esperta di lettura labiale e portatrice di un grave handicap uditivo fin dalla nascita. Ha, quindi, concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità della procedura di cui al combinato disposto ex artt. 35, commi 1-3, e 19-3 bis, C.G.S. e in subordine l'annullamento della decisione gravata in quanto infondata in fatto ed in diritto. Alla seduta del 5.3.2010, fissata davanti alla C.G..F. - 1a Sezione Giudicante, sono comparsi il difensore della ricorrente, che ha illustrato i motivi scritti, ed il calciatore Scurto Giuseppe, il quale ha ribadito di non avere pronunciato l'espressione blasfema. Ciò premesso, osserva questa C.G.F. che il ricorso è fondato e, per quanto di ragione, deve essere accolto. Preliminarmente giova, però, rilevare, disattendendo l'eccezione della ricorrente, l'ammissibilità del procedimento disciplinare così come regolamentato dal novellato art. 35, commi 1-3, C.G.S.. Quanto al merito, osserva che i fotogrammi del filmato RAI puntualmente esaminati, non consentono, in presenza di una incertezza interpretativa, di raggiungere, oltre ogni ragionevole dubbio, prova della effettiva pronuncia della espressione blasfema addebitata allo Scurto. Per questi motivi in accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dall’U.S. Triestina Calcio S.p.A. di Trieste, annulla la decisione impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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