F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 01 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 27 Maggio 2010 3) RICORSO DELLA POLISPORTIVA ADRANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROP

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 01 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 27 Maggio 2010 3) RICORSO DELLA POLISPORTIVA ADRANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA RECLAMANTE MERITO GARA MAZARA-ADRANO DEL 14.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 17.03.2010) Con ricorso del 18.3.2010 la Pol. Adrano ha presentato reclamo avverso la decisione di primo grado del Giudice Sportivo in merito all’incontro Mazara/Adrano del 14 febbraio 2010 (relativo alla effettiva decorrenza della squalifica del calciatore Erbini Francesco del Mazara). Il Giudice Sportivo aveva dichiarato inammissibile il reclamo della Adrano calcio per tardività, mentre la ricorrente insiste ora sul rispetto dei termini di reclamo. Questa Corte rileva che il reclamo dell’Adrano - come la stessa ricorrente più volte ricorda - è stato presentato il 18 febbraio 2010, rispetto alla gara del 14 febbraio 2010. L’art. 29 C.G.S., invece al 4° comma lett. b) specifica che il procedimento viene instaurato “su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce”. Appare quindi palese e non contestato che il reclamo dell’Adrano sia stato tardivo e che correttamente il Giudice Sportivo lo ha dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Adrano di Adrano (Catania) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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