F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 01 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 27 Maggio 2010 4) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.C.V. SCANDICCI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTERIGGI
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 01 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 27 Maggio 2010
4) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.C.V. SCANDICCI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTERIGGIONI/SCANDICCI DEL 14.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 17.3.2010)
Visto il ricorso proposto dal signor Umberto Pratesi, nella qualità di presidente e legale rappresentante dell’associazione sportiva A.C.V. Scandicci; avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale che, nel Com. Uff. n. 137 del 17 marzo 2010, convalidava il risultato della gara svoltasi il 14 marzo 2010, valevole per il Campionato di Serie D, Girone E, Monteriggioni/Scandicci, terminata con il risultato di 2-1 a favore del Monteriggioni; visti i motivi di ricorso; visto l’atto impugnato; viste le controdeduzioni svolte dal signor Massimo Verdiani, nella qualità di presidente della A.C. Monteriggioni; visti tutti gli atti; ritenuto che: - il ricorso viene proposto ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. e), C.G.S., che prevede che “Tutte le decisioni adottate dagli Organi della Giustizia Sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti…se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”; - nella specie, l’atto impugnato (Com. Uff. n. 137 del 17 marzo 2010) è costituito dalla trascrizione dei risultati delle gare del 14 marzo 2010 da parte del Comitato Interregionale, ed è contestato con riguardo alla gara di cui si è detto la quale, secondo la parte ricorrente, si sarebbe dovuta sanzionare con il risultato di 0-3 a causa della violazione, da parte della A.C. Monteriggioni, delle regole relative ai limiti di partecipazione dei calciatori rispetto all’età (di cui al Com. Uff. n. 1 dell’1 luglio 2009, Stagione Sportiva 2009/2010); - l’atto impugnato non consiste in una decisione adottata da un organo della Giustizia Sportiva, considerato anche che lo stesso si suddivide in una parte prima intitolata “risultati gare” e in una parte seconda intitolata “giustizia sportiva”, nella quale sono riportate le varie decisioni adottate dal giudice sportivo e che non contiene alcuna statuizione in merito alla regolarità della gara di cui trattasi; - inoltre, essendo le violazioni contestate comunque conoscibili dalla parte ricorrente sin dalla conclusione della gara di cui trattasi e non certo quattro giorni dopo in sede di riesame dei documenti della partita con il Monteriggioni (come affermato in ricorso), la ricorrente avrebbe dovuto agire in via ordinaria nei termini prescritti; non avendolo fatto, non le può essere consentito di agire successivamente con un ricorso per revocazione, il quale presuppone l’esperimento di una previa fase decisoria, che nella specie è mancata; - in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.C.V. Scandicci di Scandicci (Firenze) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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