F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 16 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 27 Maggio 2010 1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE LUCA FACCIOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 16 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 27 Maggio 2010 1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE LUCA FACCIOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010, INFLITTAGLI SEGUITO GARA REAL SAN MASSIMO 2000/A.C. MOZZECANE DEL 16.1.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 51 del 24.2.2010) La Corte di giustizia Federale, visti gli atti, letto il reclamo, premesso: - il calciatore Luca Faccioli, tesserato per la società Real S. Massimo 2000, ha impugnato per revocazione, ex art. 39 C.G.S., la delibera emessa dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto in data 24.2.2010, che ha rigettato il ricorso presentato dallo stesso avverso la precedente decisione del Giudice Sportivo (delegazione provinciale di Verona – Com. Uff. n. 31 del 20.1.2010) che lo aveva sanzionato con la squalifica sino al 31.12.2010 per i fatti accaduti durante la gara Real S. Massimo 2000/Mozzecane del 16.1.2010. Il reclamante si duole che la Commissione Disciplinare Territoriale, nell’impugnata delibera, abbia errato nella sua valutazione, commettendo un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa, in quanto ha affermato la ricorrenza di un fatto – ovvero lo sputo del Faccioli all’indirizzo dell’arbitro – in realtà inesistente, essendo invece pacifica la ricorrenza di un altro fatto – cioè lo sputo da parte sempre del Faccioli all’indirizzo di un avversario. Il ricorrente evidenzia, inoltre, che la Commissione Disciplinare Territoriale è incorsa in un ulteriore errore di fatto quando non ha ritenuto opportuno sentire dei testi (calciatori della squadra del Real Massimo 2000, presenti al momento dell’espulsione del Faccioli), indicati dalla difesa, le cui dichiarazioni avrebbero, sicuramente, portato detta Commissione a ben altre conclusioni, integrando validi e circostanziati elementi per una revisione del provvedimento del Giudice di prima istanza. Pertanto il Faccioli ha prodotto le dichiarazioni dei calciatori Lavarini, Damoli e Sanna, suoi compagni di squadra, i quali hanno sostenuto che non era stato lui l’autore dello sputo all’indirizzo del Direttore di Gara. Tanto premesso la C.G.F. osserva che il ricorso è inammissibile. Il “quid novi” che dovrebbe portare secondo l’istante alla revoca della decisione impugnata è, infatti, costituito da documenti che, non offrendo la piena garanzia tecnica e documentale richiesta, per la loro utilizzabilità, dall’art. 35 1.1. C.G.S., non possono trovare ingresso nel presente procedimento, tenuto conto che il contenuto del referto (dove il Faccioli è inequivocabilmente indicato come l’autore dello sputo) è stato per di più confermato dall’arbitro innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale Veneta. In relazione, infine, a quanto dedotto circa la credibilità di soggetti tesserati derivante in maniera automatica, a detta del ricorrente, dall’art. 1 C.G.S. così da creare una divergenza insanabile con quanto refertato dall’Arbitro, è bene rilevare che il Codice di Giustizia Sportiva riserva espressamente ed esclusivamente ai rapporti degli Ufficiali di Gara specifica rilevanza probatoria privilegiata, attesa la imparzialità connaturata alla funzione espletata dagli stessi, rispetto alle dichiarazioni di chi, per quanto soggetto ai doveri sacralizzati nell’art. 1 C.G.S., tale imparzialità non condivide. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal calciatore Luca Faccioli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it