F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 20 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 24 Maggio 2010 1) RICORSO U.S.D. BORGO A BUGGIANO 1920 AVVERSO LE SANZIONI: PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 20 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 24 Maggio 2010
1) RICORSO U.S.D. BORGO A BUGGIANO 1920 AVVERSO LE SANZIONI:
PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3;
PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA;
AMMENDA DI € 1.000,00,INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BORGO A BUGGIANO/BIKKEMBERGS FOSSOMBRONE DEL 7.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 131 dell’8.3.2010)
Nel corso della gara Borgo a Buggiano/Bikkembergs Fossombrone e più precisamente al 36° del secondo tempo, l’arbitro, notato che il cancello posto tra il recinto gioco e la tribuna era aperto, per consentire al medico della società ed a tre operatori sanitari di dirigersi verso la tribuna stessa, sospendeva la gara che in quel momento si trovava sul risultato di 0 – 1. Nel contempo l’arbitro chiedeva al capitano della società ospitante le ragioni per le quali ciò accadeva, ed otteneva dal capitano, che nel mentre aveva richiesto informazioni, risposta in merito al fatto che uno spettatore era stato colto da un grave malore. L’arbitro notava altresì che alcune persone entravano e uscivano ripetutamente dal recinto di gioco attraverso il sopra menzionato cancello e pertanto chiedeva al capitano che quanto prima fossero ripristinate le condizioni per la ripresa del gioco. Prontamente il capitano – “senza indugio e con spirito collaborativo” – si adoperava per ottemperare alla richiesta dell’arbitro. L’arbitro a quel punto informato il capitano della società Fossobrone e gli assistenti arbitrali decideva di sospendere momentaneamente la gara. Trascorsi alcuni minuti il capitano della società Borgo a Buggiano comunicava all’arbitro che la persona colta da malore e che versava in gravissime condizioni, tanto che non si riusciva a rianimarlo nonostante le cure prestategli, era un dirigente della sua società di tanto che i calciatori non se la sentivano data la circostanza di riprendere la gara. A quel punto l’arbitro comunicava al capitano del Borgo a Buggiano cosa intendesse fare e ricevuta risposta dal capitano stesso che non riteneva opportuno proseguire la gara avrebbe avuto necessità di una dichiarazione scritta in tal senso ove quella fosse stata la decisione definitiva. Il capitano chiedeva all’arbitro qualche minuto di tempo per consultare i suoi compagni e i dirigenti. Dopo pochi minuti il capitano comunicava all’arbitro l’avvenuto decesso del dirigente. L’arbitro a quel punto richiamato il capitano della società ospitata e gli assistenti ed in loro presenza il capitano della società ospitante comunicava ufficialmente che la sua società non intendeva proseguire la gara, così ritirandosi. Il direttore di gara chiedeva al capitano di rilasciagli una dichiarazione scritta e sospendeva definitivamente la gara dando atto che erano trascorsi circa venti minuti dalla sospensione temporanea. Mentre rientrava negli spogliatoi l’arbitro informava due agenti di Polizia della sospensione definitiva dell’incontro e la ragione per cui questo era avvenuto. Successivamente il capitano della società Borgo a Buggiano rilasciava la dichiarazione scritta evidenziando che, dato lo scoramento generale dei calciatori e dei dirigenti in considerazione del fatto che nonostante i soccorsi protrattisi per circa venti/trenta minuti il dirigente era deceduto, non vi erano più le condizioni per la prosecuzione dell’incontro. Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 131 dell’8.3.2010) ritenendo che la società Borgo a Buggiano avesse rinunciato alla prosecuzione della gara, in considerazione degli artt. 53, comma 7, e 55 N.O.I.F., infliggeva la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 la penalizzazione di 1 punto in classifica e la sanzione pecuniaria di € 1.000,00. Proponeva reclamo la società Borgo a Buggiano evidenziando come la sospensione definitiva era stata determinata dal tragico scoramento generale seguito alla morte di un dirigente della società presente in tribuna. Si metteva ancora in luce nel reclamo che il fatto si era verificato nei pressi della rete di recenzione attigua al terreno di giuoco, tanto che gli operatori sanitari ed i medici avevano appunto aperto il cancello per prestare i soccorsi al dirigente colto da malore. L’eccezionalità dell’evento che giustificava la mancata ripresa del giuoco era giustificata altresì dalla situazione peculiare dell’accadimento in una realtà piccola su di un campo “paesano” in cui la contiguità tra gli spettatori ed i giocatori è chiaramente diversa rispetto a quello di un grande impianto. A questo aggiungasi il comportamento del capitano in rappresentanza della società che si è sempre adoperato per la ripresa del giuoco attendendo di conoscere l’esito dei soccorsi prima di comunicare all’arbitro la propria decisione definitiva; tutto ciò da valutarsi alla luce della già considerevole durata della sospensione temporanea. In conclusione nell’impugnazione veniva invocato l’applicazione del comma 4 dell’art. 17 C.G.S., così chiedendosi la ripetizione della gara. Si costituiva la società Bikkembergs Fossombrone la quale sottolineava come al momento della sospensione il risultato era di 1-0 in suo favore e che la controparte era rimasta in 10 per l’espulsione di un giocatore, dichiarando di non aver nulla incontrario a che venisse omologato il risultato acquisito al momento della sospensione e che fossero revocate le sanzioni comminate alla reclamante. Questa Corte all’udienza fissata avanti la III Sez. rimetteva con ordinanza (cfr. Com. Uff. n. 204) del 25.3.2010 la questione alle Sezioni Unite. Tutto ciò premesso osserva la Corte come il reclamo sia parzialmente fondato sulla scorta delle seguenti considerazioni. È indubitabile che lo stesso svolgersi degli accadimenti, così come puntualmente riportato nel referto dall’arbitro, integrino quella situazione di carattere eccezionale di cui all’art. 17 comma 4 ultimo capoverso. Ed infatti deve essere apprezzata la circostanza del tutto peculiare che ha avuto sicura ridondanza nell’evento sportivo in svolgimento, costituita dal fatto che, data la gravità della situazione tutti gli operatori sanitari, compreso il medico della società ospitante presente nella distinta di gara abbiano lasciato il terreno di giuoco per prestare i soccorsi al dirigente colto in tribuna da malore, ridondanza avvalorata dal fatto che in un piccolo campo di calcio ha avuto anche a mezzo dell’apertura del cancello che separa il terreno di giuoco dalle tribune per rendere più agevoli ed efficaci i soccorsi. È del resto pacifico che l’apertura di detto cancello, giustificata appunto da ragioni eccezionali, ebbe a determinare l’arbitro nell’assumere la decisione di sospendere temporaneamente l’incontro, anche in considerazione dell’andirivieni di persone tra il recinto di giuoco ed il cancello stesso. Tutto ciò dimostra appunto come il tragico evento abbia avuto una diretta incidenza sul terreno di giuoco, non potendo non influire sullo stato d’animo dei calciatori interessati, i quali sono sicuramente rimasti scossi dalla morte “in diretta” di un loro dirigente nelle immediate vicinanze, appunto, del terreno di giuoco. La conseguenza della sospensione non può però essere quella della ripetizione dell’incontro, quando ai sensi dell’art. 17 comma 4 la norma ne prevede altresì in determinati casi l’effettuazione. A questo proposito osserva la Corte come la detta locuzione sia da interpretare sia nel senso di gara mai iniziata, sia nel senso di gara iniziata e sospesa, dovendosi appunto interpretare il senso logico e coerente del sistema in base al quale l’effettuazione può anche riferirsi alla parte mancante della gara. E ciò in virtù del principio che vanno comunque preservati i risultati legittimamente conseguiti sino al verificarsi di quelle ragioni che abbiano determinato l’interruzione dell’incontro, senza che da questo possano derivare effetti discorsivi sulla precedente parte della competizione sportiva sino a quel momento regolarmente svoltasi. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Borgo a Buggiano 1920 di Borgo a Buggiano (Pistoia), annulla la delibera impugnata e, per l’effetto, dispone l’effettuazione della restante parte della gara sopra indicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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