F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 246/CGF del 30 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 27 Maggio 2010 1) RICORSO DELLA VALDELSA F. COLLIGIANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFF
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 246/CGF del 30 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 27 Maggio 2010
1) RICORSO DELLA VALDELSA F. COLLIGIANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CIBOCCHI ALESSANDRO SEGUITO GARA COLLIGIANA/SANGIUSTESE DEL 18.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 144/DIV del 20.4.2010)
La ricorrente ha presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore della “Valdensa F. Colligiana”, Alessandro Cibocchi, seguito gara Colligiana/Sangiustese del 18 aprile 2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 144/DIV del 20 aprile 2010), in quanto il giocatore, al 16° minuto del 2° tempo, dava un calcio di forte intensità ad un avversario, all’altezza delle caviglie, con il gioco in svolgimento ma con il pallone non a distanza di gioco, provocando momentaneo dolore all’avversario stesso. Il ricorrente nel suo reclamo ricorda che la sanzione trova fondamento su due diverse condotte disciplinarmente rilevanti e ciascuna singolarmente sanzionabile, ovvero, la condotta consistente nell’aver colpito un avversario all’altezza delle caviglie con il pallone non a distanza di gioco e la condotta consistente nell’aver pronunciato frasi offensive alla terna arbitrale. Nella ricostruzione dei fatti, la difesa non contesta la sanzione inflitta per la condotta nei confronti dell’arbitro ma la sanzione irrogata a carico del giocatore per il comportamento tenuto durante l’azione di gioco il quale, nella ricostruzione di parte ricorrente, non fu assolutamente connotata da quella intenzionalità violenta che caratterizza la condotta gravemente anti-sportiva. La Corte ribadisce che i referti dell’arbitro e dei suoi assistenti vanno considerati come prove privilegiate e che dalla ricostruzione degli stessi non può non rilevarsi una condotta tale da giustificare la sanzione irrogata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Valdelsa F. Colligiana S.r.l. di Colle di Val d’Elsa (Siena) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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