F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 05 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 27 Maggio 2010 2) RECLAMO DELL’ATALANTA FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA C

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 05 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 27 Maggio 2010 2) RECLAMO DELL’ATALANTA FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ALLA CALCIATRICE MONICA GAMBA INFLITTE SEGUITO GARA ATALANTA/BRESCIA DEL 24.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 61 del 29.4.2010) L’A.S.D. Atalanta Femminile reclama a questa Corte contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile (Com. Uff. n. 61 del 29.4.2010) che, a causa dell’avvenuto impiego, nelle sue fila, durante l’incontro Atalanta Femminile/Brescia Femminile disputato il 24.4.2010 per il Campionato di Serie A Femminile, della calciatrice Gamba Monica in posizione irregolare perché squalificata per una giornata a seguito di una espulsione in una partita precedente (Fiamma Monza/Atalanta del 17.4.2010) come da Com. Uff. n. 59 del 22.4.2010, le aveva inflitto la punizione sportiva della perdita della gara e la penalizzazione di un punto in classifica, comminando, altresì, un’ulteriore giornata di squalifica alla Gamba. Assume che la calciatrce di cui sopra aveva già espiato, in stretta applicazione del principio di automatismo delle sanzioni, la giornata di squalifica inflittale non essendo stata utilizzata nella partita di recupero Chiarellis/Atalanta disputata il 21.4.2010 e quindi precedente l’incontro giudicato irregolare e chiede l’integrale modifica del provvedimento gravato. Dal canto suo, l’avversaria, nelle proprie controdeduzioni, fa rilevare come il mancato schieramento della Gamba nella gara del 21.4.2010 non poteva considerarsi efficace al fine dell’esecuzione della sanzione perché non ancora reso ufficialmente noto secondo la prescrizione contenuta nell’art. 22 C.G.S., operando il principio invocato dalla reclamante unicamente per l’attività agonistica svolta in ambito regionale dalla L.N.D. e dal S.G.S.- L’appello non è fondato e va pertanto respinto. L’art. 19 C.G.S., nell’indicare le sanzioni applicabili ai tesserati, pur precisando che al calciatore espulso dal campo va automaticamente inflitta una giornata di squalifica, chiarisce che il provvedimento relativo deve essere delibato dagli organi di Giustizia Sportiva all’evidente fine di consentire agli stessi, ove ritengano sussisterne le condizioni, di comminare una sanzione più grave. E’ evidente, per quanto detto che al deliberato del giudice, vada riconosciuta una vera e propria efficacia costitutiva che integra il principio dell’automatismo senza limitarne gli effetti. Nella specie poi, la norma di riferimento che avvalora l’interpretazione testè enunciata, è costituita dall’art. 22 C.G.S. che fissa i criteri regolanti l’esecuzione delle sanzioni, articolo che, al comma 2, stabilisce come le sanzioni comportanti squalifiche ai tesserati debbano essere scontate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale che ne fa menzione La tesi caldeggiata dall’appellante, alla chiara luce del dettato normativo, non ha, quindi, alcun pregio perché valida unicamente nelle ipotesi di deroga indicate dal legislatore federale, ipotesi estranee al caso in esame riguardante una competizione di Serie A Femminile che si svolge nel perimetro nazionale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’Atalanta Femminile di Almenno San Salvatore (Bergamo) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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