F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 05 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 27 Maggio 2010 3) RECLAMO DELL’A.S.D. CARPISA YAMAMAY NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLIT
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 05 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 27 Maggio 2010
3) RECLAMO DELL’A.S.D. CARPISA YAMAMAY NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE PIRONE VALERIA SEGUITO GARA OLBIA/CARPISA YAMAMAY NAPOLI DEL 28.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 61 del 29.4.2009)
Con il presente reclamo la Carpisa Yamamay Napoli impugna il provvedimento con cui il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile ha inflitto (Com. Uff. n. 61 del 29 aprile 2010) alla calciatrice Pirone Valeria la sanzione della squalifica per tre gare in occasione della gara Olbia Calcio Femminile\Carpisa Yamamay Napoli del 28 aprile 2010 “per aver colpito con una manata un calciatore avversario” . In particolare deduce che la sanzione è “sproporzionata rispetto a quanto commesso” avendo “chiesto scusa all’avversario “e chiede, comunque, una riduzione della squalifica. Il reclamo va parzialmente accolto e si dispone la riduzione della squalifica a due giornate, poiché si ritiene condivisibile l’assunto della reclamante, tenuto conto che dal referto arbitrale non è dato arguire che si sia trattato di un gesto violento e diretto a ledere l’integrità fisica altrui. L’episodio va, pertanto, necessariamente ridimensionato. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Carpisa Yamamay Napoli di Napoli riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Pirone Valeria a 2 giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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