F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 05 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 27 Maggio 2010 1) RECLAMO DELLA S.S. OLBIA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 05 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 27 Maggio 2010 1) RECLAMO DELLA S.S. OLBIA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 1 GARA EFFETTIVA CON OBBLIGO DI DISPUTARE LA GARA AL DI FUORI DELLA REGIONE DI APPARTENENZA; AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE - SEGUITO GARA OLBIA CALCIO FEMMINILE/CARPISA YAMAMAY NAPOLI DEL 28.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 61 del 29.4.2009) A seguito di comportamenti gravemente offensivi mantenuti dai dirigenti della società ospitante nei confronti dell’arbitro in occasione della gara Olbia Calcio Femminile/Carpisa Yamamay Napoli, disputata il 28.4.2010 per il Campionato di Serie A2 Femminile, il compente Giudice Sportivo, con provvedimento reso noto sul Com. Uff. n. 610 del 29.4.2010, infliggeva alla summentovata società la squalifica del campo di gioco per una giornata con obbligo di disputare la relativa gara al di fuori della regione di competenza, nonché l’ammenda di € 3.000,00. Contro tale pronuncia ha proposto appello a questa Corte il sodalizio punito che, pur ammettendo, anche se in maniera decisamente riduttiva, la propria responsabilità per le condotte descritte nel referto di gara, si duole di essere stato perseguito con eccessivo rigore e con sanzioni non proporzionate rispetto al tasso antiregolamentare delle infrazioni commesse; in particolare segnala che l’obbligo di disputare la gara interna, interdetta dalla squalifica del campo, al di fuori dell’ambito territoriale della propria regione, aggravi la sanzione illegittimamente non essendo previsto da alcuna disposizione federale e che l’entità della pena pecuniaria comminatale debba ritenersi troppo onerosa ed inusuale nella propria categoria –Serie A2- di appartenenza. Chiede, di conseguenza, una modifica qualitativa delle sanzioni o, in subordine, un congruo ridimensionamento delle stesse. L’appello è parzialmente meritevole di accoglimento. Pur senza voler sminuire l’atteggiamento marcatamente antisportivo e quindi censurabile posto in essere dai dirigenti locali in danno dell’arbitro al termine dell’incontro in parola, è innegabile che l’aggravio ricadente sulla sanzione della squalifica del campo, costituito dall’obbligo di disputare la relativa gara “in regione diversa dalla propria”, debba qualificarsi come un inaccettabile ‘’quid novum’’ estraneo alle norme – artt 18 e 22 C.G.S. – che disciplinano la sanzione e le modalità della sua esecuzione. Sul punto, quindi, le rimostranze dell’appellante non possono che essere condivise. Ugualmente criticabile si palesa il criterio di quantificazione della sanzione pecuniaria adottato dal primo giudice anche perché privo di adeguata motivazione. Va infatti tenuto presente, da un canto, che già la squalifica del campo per una gara colpiva severamente l’appellante per azioni che, se pur reiteratamente riprovevoli ed irrispettose dei doveri di ospitalità e di tutela dell’arbitro,non si connotavano di alcun episodio di violenza o di attentato all’incolumità fisica del medesimo, dall’altro, che la somma da versare incideva notevolmente sulla limitata capacità economica di un’associazione comunque dilettantistica. Ritiene, pertanto, questa Corte di accogliere, anche su questo versante, le doglianze della reclamante, contenendo, per le ragioni come sopra indicate, la sanzione pecuniaria nei limiti di € 1.500,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Olbia Calcio Femminile di Olbia: - elimina l’obbligo di disputare fuori dalla regione la squalifica del campo per una gara effettiva; - riduce la sanzione dell’ammenda a € 1.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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