F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 20 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 27 Maggio 2010 1) RECLAMO DOLPHINS CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A 5 FEMMINILE DOLPHINS/FUTSAL PR
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 20 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 27 Maggio 2010
1) RECLAMO DOLPHINS CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A 5 FEMMINILE DOLPHINS/FUTSAL PRECI DEL 16.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 740 del 18.5.2010)
L’A.S.D. Dolphins Calcio a 5 ha presentato, con procedura d’urgenza, a questa Corte reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 pubblicata con Com. Uff. n. 740 del 18.5.2010 che aveva rigettato un suo ricorso teso ad ottenere partita vinta nella gara Dolphins/Futsal Preci disputata il 16.5.2010 per il Campionato di Calcio a 5 – Serie Femminile Regionale, gara a suo avviso viziata dall’avvenuto impiego nelle fila dell’avversaria di tre calciatrici di nazionalità italiana ma provenienti da Federazione estera – Taffarel Cristina Aparecida, De Mello Necker Jociana e Turmina Rosani Aparecida – in posizione irregolare perché tesserate in data 7.5.2010 e, cioè dopo la scadenza del termine – 31.3.2010 – normativamente consentito. Nei motivi rassegnati ribadisce tale assunto insistendo nella sua richiesta che questa Corte reputa infondata e quindi inaccoglibile. Si evince inequivocabilmente dagli atti che il tesseramento delle citate atlete venne autorizzato, con provvedimento del Presidente Federale datato 7.5.2010, in applicazione del disposto di cui all’art. 3.4. dell’allegato 3 al Regolamento F.I.F.A. disciplinante le “procedure amministrative per il trasferimento di calciatori fra federazioni”, regolamento che la F.I.G.C. è tenuta a rispettare per quanto prevede l’art. 1, comma 5, lett. c) dello Statuto Federale. Consegue che l’incontro contestato ebbe svolgimento assolutamente regolare sicchè la doglianza avanzata dalla reclamante va rigettata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Dolphins Calcio a 5 di Ancona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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