F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 27 Maggio 2010 2) RICORSO DELL’A.S.D. OLIMPIADI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALL’ALLENATORE NICOLA VENTURA SEGUITO GARA OLIMPIADI -TEAM MATERA C5 DEL 20.2.2010 (Delibera
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 27 Maggio 2010
2) RICORSO DELL’A.S.D. OLIMPIADI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALL’ALLENATORE NICOLA VENTURA SEGUITO GARA OLIMPIADI -TEAM MATERA C5 DEL 20.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 473 del 24.2.2010)
La A.S. Olimpiadi Bisceglie proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. del 24.2.2010 n. 473 con la quale – in relazione all’incontro con la Team Matera del 20.2.2010 – era stata irrogata la sanzione della squalifica di tre giornate all’allenatore Nicola Ventura. Si sosteneva nel reclamo che il Ventura sarebbe stato del tutto estraneo ai fatti addebitatigli, vale a dire alle reiterate proteste nei confronti delle decisioni arbitrali sia durante che dopo la gara. Si sosteneva altresì come non corrispondesse al vero la circostanza che dopo l’allontanamento del Ventura dal campo questi avesse continuato a dettare disposizioni tecniche pur non essendo più in panchina. Secondo la società reclamante, in altri termini, la sanzione era da imputare ad evidente scambio di persona. Il ricorso è infondato. Il referto arbitrale si rivela sul punto assolutamente chiaro e non consente di pervenire ad una diversa ricostruzione dei fatti. L’arbitro ha verbalizzato con precisione sia la circostanza delle reiterate proteste sia il comportamento successivo all’allontanamento con la prosecuzione dell’attività tecnica al di fuori del campo. D’altra parte nel reclamo la società si limita ad affermare genericamente la assenza di quei comportamenti senza indicare, se non in maniera del tutto generica, elementi di prova idonei a superare il valore probatorio privilegiato del referto arbitrale. La Corte, pertanto, respinge il ricorso e dispone l’incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Olimpiadi di Bisceglie (Bari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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