F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 27 Maggio 2010 3) RICORSO DELLA S.S. AUDAX 1970 S.ANGELO AVVERSO LE SANZIONI: – PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO 0-6; – PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA; – AMMENDA € 300,00; – OBBLIGO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 27 Maggio 2010 3) RICORSO DELLA S.S. AUDAX 1970 S.ANGELO AVVERSO LE SANZIONI: - PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO 0-6; - PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA; - AMMENDA € 300,00; - OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA SOCIETÀ FUTSAL MAKKIA URBINO L’IMPORTO DI € 250,00, INFLITTE SEGUITO GARA FUTSAL MAKKIA URBINO – AUDAX 1970 DEL 31.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 474 del 24.2.2010) Con riferimento alla gara di Calcio a 5 Futsal Makkia Urbino/Audax 1970 S. Angelo, programmata per il 31 gennaio 2010 e valevole per il Campionato Calcio a Cinque Under 21, Girone G, gara non disputatasi per mancata presentazione sul campo della squadra ospitata, il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 474 del 24 febbraio 2010), rilevava che la predetta società Audax aveva fatto pervenire un preannuncio di reclamo, mirante a far riconoscere la sussistenza di una causa di forza maggiore ostativa per la squadra al raggiungimento in tempo utile della sede dell’incontro. Peraltro lo stesso Giudice, constatato che la società stessa non aveva dato seguito al preannuncio provvedendo nei termini di rito all’invio della relativa documentazione giustificativa, decideva di comminare all’Audax la perdita della gara col punteggio di 0-6 oltrechè la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda di € 300,00 e la corresponsione dell’indennizzo di € 250,00 a favore della società Futsal Makkia Urbino. Col presente ricorso la Audax 1970 S. Angelo, richiama due fax da essa inviati (in date 31 gennaio e 1 febbraio 2010) alla F.IG.C. – Divisione Calcio a 5 in cui essa rappresentava che il motivo del mancato arrivo sul campo era costituito dall’impraticabilità delle strade dovuta alla neve e che il Comando Stazione Carabinieri di Fossombrone non aveva potuto rilasciare la richiesta dichiarazione, comprovante l’impossibilità di procedere col viaggio verso Urbino. Chiede che venga sentito come testimone di quanto asserito l’APS Poli appartenente al suddetto Comando, il quale si è dichiarato disposto al rilascio della dichiarazione, su richiesta di un Ente. Il ricorso, siccome giuridicamente infondato, deve essere respinto. La ricorrente, una volta indicato specificamente il mezzo di prova di cui intendeva avvalersi, è venuta meno al suo onere di allegare la relativa documentazione che costituisce strumento per la rappresentazione del fatto storico evidenziato, al quale viene in tal modo conferita certezza. Oltre alla suddetta omissione, la ricorrente ha insistito nel rappresentare la valenza dell’attestazione del Comando dei Carabinieri quale unica fonte possibile di prova, la quale invece ben poteva essere di provenienza diversa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Audax 1970 S. Angelo di Senigallia (Ancona) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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