F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 19 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 03 Maggio 2010 5) ISTANZA DI RIABILITAZIONE CALCIATORE PUTZOLU LINDO MATRICOLA N. 2.484.067 Con

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 19 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 03 Maggio 2010 5) ISTANZA DI RIABILITAZIONE CALCIATORE PUTZOLU LINDO MATRICOLA N. 2.484.067 Con istanza 11.1.2010 il calciatore Putzolu Lindo, nato a Oristano il 9.12.1972, ivi residente in Via Sebastiano Satta 27, già tesserato per la U.S. Siamanna, ha proposto richiesta di riabilitazione conseguente alla sanzione disciplinare della squalifica fino al 20.1.2008, comminatagli dal Giudice Sportivo presso il C.P. di Oristano (Com. Uff. n. 22 del 30.1.2003), con proposta di preclusione ratificata dal Presidente Federale (Com. Uff. n. 166/A del 15.5.2003), per reiterate violenze nei confronti dell'arbitro della gara Siamanna 2000/Mogoro del 26.1.2003. A supporto della richiesta ha prodotto autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19.3 C.G.S. della previgente normativa in materia, poi modificata dal vigente art. 26.3 C.G.S.. Alla seduta del 19.3.2010 la C.G.F. - Sezioni Unite – ha esaminato la richiesta accogliendola poiché sussistenti i requisiti normativi. Si osserva, nel merito, che la squalifica di anni cinque aveva esaurito i suoi effetti il 20.1.2008 e che, inoltre, era decorso il termine di anni sei del previgente art. 19.3 C.G.S., norma questa, che deve essere applicata nel caso di specie in quanto più favorevole rispetto al vigente art. 26.3 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. accoglie l’istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Putzolu Lindo sussistendone i presupposti.
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