F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 19 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 03 Maggio 2010 2) RICORSO DEL SIG. PAPARESTA GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE FINO AL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 19 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 03 Maggio 2010 2) RICORSO DEL SIG. PAPARESTA GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE FINO AL 26.11.2010 INFLITTA SEGUITO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PROT. 06/PDA/IS RUOLO 06/2009-2010 DATATO 18.9.2009 E SPEDITO IL 25.9.2009 (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale A.I.A. n. 13 del 27.11.2009) Con ricorso proposto in data 22.12.2009 ed inviato alla Corte di Giustizia Federale il successivo 23.12.2009, a mezzo fax, il dott. Gianluca Paparesta, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanni e Gianluigi Pellegrino, proponeva alla Corte adita impugnazione di una decisione della Commissione Nazionale di disciplina dell’A.I.A. relativa al procedimento iniziato, in base all’atto di contestazione redatto il 18.9.2009 ed inviato all’attuale istante il successivo 25.9.2009. Detto procedimento conclusosi con la deliberazione numero 13, del 27 novembre 2009, è stato impugnato dalla difesa del dott. Paparesta innanzi alla Corte Federale. A seguito della proposizione del ricorso si è instaurato il contraddittorio, relativamente alla domanda proposta dal Paparesta ed all’adunanza del 9 febbraio 2010 il procedimento, così radicato, è stato portato all’attenzione della Corte di Giustizia Federale, nella sua composizione a Sezioni Unite, nel corso della quale adunanza è stata svolta la discussione, in difesa del Paparesta, dall’Avv. Gianluigi Pellegrino. Le su esposte ragioni vanno valutate ponendo in essere le seguenti considerazioni. Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma del coordinato disposto del settimo comma dell’art. 52 del regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri e degli art. 10 e seguenti delle norme di disciplina dell’A.I.A., il gravame avverso una decisione della Commissione Nazionale di disciplina dell’A.I.A. va proposto innanzi alla Commissione di disciplina d’appello e non può ricevere, in alcun modo, ingresso innanzi alla Corte di Giustizia Federale. Per questi motivi la C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Paparesta Gianluca. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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