COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 29/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 – DEFERIMENTO SOCIETA’ F.C. BARRATA E DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ SIG. D’ANDREA ANTONIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 29/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 - DEFERIMENTO SOCIETA’ F.C. BARRATA E DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ SIG. D'ANDREA ANTONIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 32 COMMA I REGOLAMENTO LND (prot. 60/09-10 registro C.D.T.). Con comunicazione inviata in data 17.05.2010 prot. n.954pf09-10/NM/reg il Procuratore Federale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale di Basilicata la Società BARRATA ed il suo presidente sig. D'ANDREA ANTONIO per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 del C.G.S. e 32 comma I del regolamento della LND così come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 dell’1.07.2009 dalle disposizioni di cui al punto A/4 lettera f), per aver contravvenuto all’obbligo di svolgere attività con la propria squadra al campionato giovanile allievi o giovanissimi, indetti dal settore per l’attività giovanile scolastica, oppure, in alternativa al campionato juniores-Under 18 nella stagione sportiva 2009/2010. Notificato rituale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, nei modi, forme e termini di cui al C.G.S., nella seduta del 19.06.2009 non erano presenti né la Società BARRATA né il presidente della Società che non ha prodotto alcuna memoria difensiva. Inoltre, era presente alla suddetta seduta, in rappresentanza della Procura Federale, il Sost. Proc. Federale Avv. Monaco Nicola. Ascoltata la relazione in merito ai fatti contestati e, terminata la discussione, il rappresentante della Procura Federale, ritenuti provati gli addebiti contestati alle parti, formulava le seguenti richieste: • per la società S.C. BARRATA €.1.500,00 di ammenda; • per il presidente della società F.C. BARRATA sig. D'ANDREA ANTONIO tre mesi di inibizione. Considerato che il C.U. n.1 dell’1.07.2009 della LND, nel dettare le norme di carattere generale relative ai campionati regionali, informava le società partecipanti al campionato di prima categoria dell’obbligo di partecipare con una propria squadra al campionato allievi o giovanissimi, indetti per l’attività giovanile scolastica o in alternativa al campionato juniores-Under 18 e, che l’inosservanza del detto obbligo, comportava una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di € 1.500,00. Preso atto che dalla documentazione in atti la società F.C. BARRATA non si è iscritta a nessuno dei suindicati campionati, violando pertanto le disposizioni di cui al C.U. n.1 dell’1.07.2009 della LND e più in generale alle previsioni di cui all’art. 1 C.G.S. e 32 comma I del regolamento della LND e, che di tale inadempienza ne rispondono direttamente i presidenti in qualità di legali rappresentanti delle società e le stesse società ex art. 4 comma I C.G.S per le violazioni ascritte al proprio presidente. Rilevato, inoltre, in merito alla fattispecie oggetto del presente deferimento, che la società F.C. BARRATA risulta recidiva in quanto anche nelle stagioni sportive 2007/2008 e 2008/2009 violava le disposizioni di cui agli artt. 1 del C.G.S. e 32 comma I e VII del regolamento della LND così come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 dell’1.07.2007 della LND in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 49 punto 1 lettera C) delle NOIF P.Q.M. in accoglimento del proposto deferimento: infligge alla società F.C. BARRATA l’ammenda di €. 1500,00 (millecinquecento) e l’inibizione di mesi 3 (tre) per il presidente della società BARRATA, Sig. D'ANDREA ANTONIO. La presente decisione va comunicata direttamente alle parti interessate a cura della Segreteria del CR Basilicata a norma dell’art. 38 comma 8 del C.G.S.
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