COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 29/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.4 – ORDINANZA EMESSA A SEGUITO DI RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI PEN

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 29/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.4 - ORDINANZA EMESSA A SEGUITO DI RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - SOCIETA’ POLISPORTIVA FORTITUDO MOLITERNO E DEL PROPRIO PRESIDENTE DI PIERRI MASSIMO (prot. 62/09-10 registro C.D.T.). La Commissione Disciplinare Territoriale di Basilicata, Letto il deferimento del 17.05.2010 prot. 954pf09-10/NM/reg. (rubricato al n.ro 62/09-10 del registro della C.D.T.), con cui il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società FORTITUDO MOLITERNO ed il proprio Presidente sig. DI PIERRI MASSIMO per violazione dell’art. 1 del C.G.S. in relazione all’art 32, comma 1, del regolamento L.N.D. così come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 dell’1.07.2009 della LND per come richiamate al punto A/4 lett.f), per aver contravvenuto all’obbligo di svolgere attività con la propria squadra al campionato giovanile allievi o giovanissimi, indetti dal settore per l’attività giovanile scolastica, oppure, in alternativa al campionato juniores-Under 18 nella stagione sportiva 2009/2010; Vista la richiesta formulata ex art. 23 del C.G.S. dalle parti; Ritenuta corretta la formulazione dei fatti come proposta dalle parti, nonché congrua la sanzione richiesta; Visti gli artt. 1, 4 e 23, comma 2, del C.G.S. DISPONE applicarsi in ordine al procedimento innanzi indicato su richiesta delle parti, le seguenti sanzioni: • al signor DI PIERRI MASSIMO la inibizione di mesi 2 (due); • alla società FORTITUDO MOLITERNO l’ammenda di €.600.00.
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