COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 157 del 03 Giugno 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO NR.133 della Società S.C. LILLO FORMICA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la D

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 157 del 03 Giugno 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO NR.133 della Società S.C. LILLO FORMICA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°60 del 26.05.2010 (Punizione sportiva perdita della gara Play-Off di Terza categoria Sporting Ravagnese – Lillo Formica del 23.5.2010 con il punteggio di 0 - 3, squalifica del calciatore capitano ALTIERI Alessandro per DUE giornate). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante, che ha insistito per l’accoglimento del reclamo; sentito l’Arbitro a chiarimenti; RILEVA Preliminarmente, si dichiara l’inammissibilità del reclamo nella parte dell’impugnativa della squalifica del capitano della SC Lillo Formica per due giornate. Per il resto. La società reclamante SC Lillo Formica ha impugnato le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo sul presupposto che la Società AS Sporting Ravagnese non avrebbe garantito l’ordine pubblico e la sicurezza all’interno dello stadio; che i giocatori della Ravagnase, mentre era, ancora, in corso la partita, avrebbero abbandonato il terreno di gioco per partecipare ai tafferugli sugli spalti tra le due tifoserie; che, invece, i giocatori della Lillo Formica sarebbero rimasti in campo al doppio fischio di sospensione della partita dell’arbitro ritirandosi, poi, negli spogliatoi al triplice fischio dell’arbitro; che, successivamente si sarebbero rifiutati di rientrare sul terreno di gioco ritenendo che non ci fossero le condizioni minime di tutela della sicurezza per la ripresa della gara. L’arbitro, sentito, ha confermato il referto arbitrale precisando, in particolare, che al momento dei tafferugli sugli spalti tra le due tifoserie (circa a metà del primo tempo), aveva già comunicato chiaramente ai giocatori di entrambe le squadre che la gara era momentaneamente sospesa in attesa della fine dei disordini sugli spalti; che, dopo circa quaranta minuti dalla sospensione, già intervenuta la forza pubblica e ristabilita la calma tra le opposte tifoserie, anche garantendo la presenza fino alla fine della gara, invitava le squadre a rientrare sul terreno di gioco per la prosecuzione della gara; che solo la Sporting Ravagnese rientrava sul terreno di gioco, mentre i giocatori della SC Lillo Formica comunicavano, per il tramite del loro capitano, di non voler rientrare in campo per proseguire la gara. Gli atti della gara, come integrati dalla successiva istruttoria, confermano i fatti accaduti come valutati dal Giudice Sportivo, con la conseguenza che le sanzioni inflitte appaiono congrue e adeguate all’accaduto. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it