COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 157 del 03 Giugno 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 124 della Società POL. PATERNO CALABRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la D

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 157 del 03 Giugno 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 124 della Società POL. PATERNO CALABRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 34 del 22.04.2010 (Ammenda di € 400,00, squalifica del calciatore CERVALORO Luigi fino al 20.4.2015) LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la reclamante, la quale negava che il calciatore ha colpito l'arbitro con un violento pugno alla testa, ma di averlo semplicemente spinto toccandogli il volto con una mano; ritenuto che dal referto risulta che il direttore di gara, a seguito della notifica del provvedimento di espulsione, veniva colpito dal calciatore Cervaloro Luigi con un violento pugno alla testa nella parte sinistra, avvertendo un senso di stordimento, dolore fortissimo e, non riuscendo a stare in posizione eretta, si accasciava sulle ginocchia, e che comunque, dopo 10' minuti di sospensione, riprendeva la gara pur persistendo forti dolori alla testa e sensazioni di nausea; vista la allegata certificazione medica che attesta lesioni non gravi, con prognosi di 4 gg; preso atto che l'arbitro, comparso davanti questa commissione, ha confermato integralmente il contenuto del proprio referto che, ai sensi dell'art.35 del C.G.S., fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del calciatore, un atto di grave violenza che ha procurato lesioni non gravi, e che può essere ridotta; rilevato che non sussistono ragionevoli motivi, invece, per ridurre la sanzione irrogata alla società per responsabilità oggettiva, per la condotta irriguardosa tenuta dai propri tesserati in occasione dell'aggressione all'arbitro; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore CERVALORO Luigi fino al 31 DICEMBRE 2012; conferma, nel resto, e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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