COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 159 del 08 Giugno 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 115 della Società U.S. FALCHI MAROPATI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 159 del 08 Giugno 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 115 della Società U.S. FALCHI MAROPATI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n°132 del 15.04.2010 (inibizione fino al 15.06.2010 al dirigente ALIFFI Concetto, squalifica fino al 14.04.2011 al calciatore
BRUZZESE Giuseppe, squalifica per otto gare al calciatore BORGESE Michele Angelo).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito l'arbitro, a chiarimenti;
RILEVA
che il direttore di gara ha confermato con dovizia di particolari i fatti contestati ai tesserati della società ricorrente, per cui la
sanzione, per come inflitta dal Giudice Sportivo, appare congrua rispetto al comportamento mantenuto dai tesserati Sigg. Aliffi
Concetto, Bruzzese Giuseppe e Borghese Michele Angelo, che hanno mantenuto un comportamento offensivo, minaccioso e
violento nei confronti del direttore di gara.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, conferma in toto la decisione del Giudice Sportivo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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