COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 159 del 08 Giugno 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 127 della Società POL. SANGIORGESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Com
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 159 del 08 Giugno 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 127 della Società POL. SANGIORGESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n°147 del 06.05.2010 (Squalifica fino al 30.10.2010 dell'allenatore RUSSO Francesco).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il direttore di gara;
RILEVA
che la sanzione, per come inflitta dal Giudice Sportivo, appare congrua rispetto al comportamento mantenuto dal tesserato Sig.
Russo Francesco, che ha prima usato un linguaggio blasfemo e successivamente alla decisione del direttore di gara di allontanarlo
dal terreno di giuoco, inveiva nei confronti dello stesso, reiterando detto comportamento anche fuori dal terreno dal campo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, conferma in toto la decisione del Giudice Sportivo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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