COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 161 del 15 Giugno 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n°140 della Società A.S.D.ROGLIANO 1948 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso LA D
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 161 del 15 Giugno 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n°140 della Società A.S.D.ROGLIANO 1948
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso LA Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato
Ufficiale n°41 del 03.06.2010 (ammenda di € 150,00)
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il direttore di gara, a chiarimenti:
RILEVATO
in via preliminare che, ai sensi dell’art.35, comma 1, del C.G.S., il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e,
pertanto, non può essere tenuta in considerazione una ricostruzione dei fatti differente da quella operata dal direttore di gara.
Dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Rogliano 1948 – U.S. Sillanum 2007 del 30.05.2010 (valevole per il Campionato Play Off
3a Cat.) risulta che, per tutta la durata della gara, i sostenitori del Rogliano insultavano e tenevano un comportamento gravemente
offensivo nei confronti del direttore di gara.
Nel corso dell'odierna seduta, il direttore di gara ha pienamente confermato il contenuto del rapporto a sua firma.
A seguito dei fatti riportati, il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato la Società A.S.D. Rogliano 1948 con l’ammenda di € 150,00
(cfr. C.U. n.41 del 03.06.2010 della Delegazione Provinciale di Cosenza).
Rilevato che l’ammenda irrogata appare congrua ed adeguata ai fatti ascritti ai sostenitori della società reclamante;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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