COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 161 del 15 Giugno 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n°140 della Società A.S.D.ROGLIANO 1948 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso LA D

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 161 del 15 Giugno 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n°140 della Società A.S.D.ROGLIANO 1948 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso LA Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n°41 del 03.06.2010 (ammenda di € 150,00) LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il direttore di gara, a chiarimenti: RILEVATO in via preliminare che, ai sensi dell’art.35, comma 1, del C.G.S., il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione una ricostruzione dei fatti differente da quella operata dal direttore di gara. Dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Rogliano 1948 – U.S. Sillanum 2007 del 30.05.2010 (valevole per il Campionato Play Off 3a Cat.) risulta che, per tutta la durata della gara, i sostenitori del Rogliano insultavano e tenevano un comportamento gravemente offensivo nei confronti del direttore di gara. Nel corso dell'odierna seduta, il direttore di gara ha pienamente confermato il contenuto del rapporto a sua firma. A seguito dei fatti riportati, il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato la Società A.S.D. Rogliano 1948 con l’ammenda di € 150,00 (cfr. C.U. n.41 del 03.06.2010 della Delegazione Provinciale di Cosenza). Rilevato che l’ammenda irrogata appare congrua ed adeguata ai fatti ascritti ai sostenitori della società reclamante; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it