COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 161 del 15 Giugno 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 37 a carico di : ALBANO Salvatore, Presidente della Società A.C. Serrese, per risponde

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 161 del 15 Giugno 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 37 a carico di : ALBANO Salvatore, Presidente della Società A.C. Serrese, per rispondere della violazione di cui all’articolo 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 8 comma 1 C.G.S., per avere, in qualità di Legale Rappresentate della Società A.C. Serrese, in violazione ai principi d lealtà, correttezza e probità, fatto uso, tentando di farne valere la legittimità ed efficacia, di un accordo economico, evidentemente alterato con l’apposizione della dicitura “a titolo gratuito”, rispetto a quello effettivamente intercorso, a titolo oneroso, con l’allenatore Babuscia Salvatore, per la stagione sportiva 2008/2009; la Società A.C. SERRESE, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, delle violazioni ascritte al suo Presidente, Albano Salvatore. IL DEFERIMENTO Il Vice Procuratore Federale, premesso che: -con nota del 9.12.2009, a firma del Segretario del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, pervenuta all’Ufficio di Procura Federale in data 11.11.2009, veniva segnalata, con riferimento alla vertenza economica promossa dell’allenatore Babuscia Salvatore contro l’A.C. Serrese, relativa al pagamento della somma di € 7.000,00, a titolo di compensi per la stagione calcistica 2008/2009, l’esistenza di due accordi economici, sottoscritti dalle parti, in contrasto tra loro (uno a titolo oneroso, uno a titolo gratuito); -ritenendo sussistenti gli elementi per l’apertura di un procedimento e per lo svolgimento della relativa attività requirente,con nota del 15.01.2010, delegava, ai sensi dell’art. 32 commi 2 e 9 del C.G.S., il collaboratore della Procura Avv. Franco Locco ed il Sostituto Procuratore Gianfranco Marcello, per svolgere ogni opportuno accertamento; -acquisita ed esaminata la documentazione necessaria, esperita l’indagine ed ascoltati dal Collaboratore federale Babuscia Salvatore, allenatore della A.C. Serrese nella stagione sportiva 2008/2009 ed il Presidente della società A.C. Serrese all’epoca dei fatti Albano Salvatore; -dalle dichiarazioni rilasciate dai tesserati escussi è emerso che Babuscia Salvatore, allenatore dell’A.C. Serrese per la stagione 2008/2009 aveva sottoscritto un accordo economico con la predetta Società, in persona del suo Presidente Albano Salvatore, che prevedeva un compenso annuale di € 8.000,00 da corrispondersi in quattro rate da € 2.000,00 ciascuna, con un acconto di € 1000,00; -una copia dell’accordo, regolarmente compilato e sottoscritto, rimaneva in possesso del Babuscia che la produceva al Collegio Arbitrale, nel mentre le altre copie rimanevano in possesso della società per gli adempimenti consequenziali; -Salvatore Babuscia, inoltre, disconosceva l’accordo prodotto in visione, in originale, acquisito presso il Comitato Regionale Calabria dal Collaboratore dell’Ufficio di procura, nel quale risultavano cancellate le parti statuenti il compenso economico, evidenziando le macroscopiche ed evidenti cancellature, secondo quanto asserito dal Babuscia stesso, falsamente apportate successivamente alla sottoscrizione dell’accordo economico nel quale erano stati pattuiti i compensi sopra evidenziati; -Il Presidente dell’A.C. Serrese, all’epoca dei fatti, Albano Salvatore, ha dichiarato che il contratto sottoscritto dalle parti era quello a titolo gratuito, adducendo che il precedente contratto, che prevedeva compensi economici in favore dell’allenatore Babuscia, non era più valido, in quanto era stato corretto con la dicitura “a titolo gratuito”, giustificando le cancellature, attesa l’impossibilità di reperire altri moduli. -Ritenuto che, dalla visione e dalla valutazione dei documenti acquisiti, risulta che il contratto depositato presso il Comiatato Regionale Calabria presenta delle evidenti alterazioni e che sotto la dicitura “a titolo gratuito” sono chiaramente leggibili gli estremi di un contratto a titolo oneroso, i cui termini sono perfettamente sovrapponibili alla copia in possesso del Babuscia; -ritenuto altresì, che le dichiarazioni del Presidente dell’A.C. Serrese, Albano Salvatore, circa l’indisponibilità di reperire un nuovo modulo da utilizzare per il presunto accordo di tipo diverso da quello a titolo oneroso, non appaiono credibili, né convincenti, anche perché l’allenatore Babuscia era in possesso della sua copia dell’accordo in originale, esibito al Collegio Arbitrale, che non presentava alcuna cancellatura; -rilevato che il comportamento tenuto dal Presidente dell’A.C. Serrese, Albano Salvatore, integra gli estremi della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 8 comma 1 C.G.S., per aver fatto uso, tentando di farne valere la legittimità ed efficacia, di un accordo economico, evidentemente alterato con l’apposizione della dicitura “a titolo gratuito” rispetto a quello effettivamente intercorso, a titolo oneroso, con l’allenatore Babuscia, per la stagione 2008/2009; -rilevato che la società A.C. Serrese debba rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. delle violazioni ascritte al suo Presidente; -vista la proposta del Sostituto procuratore federale Avv. Gianfranco Marcello; -visto l’art. 32, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva; HA DEFERITO a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 4 maggio 2010, prot. nr. 7380/776 pf 09 10/GT/dl: -ALBANO Salvatore, Presidente della Società A.C. Serrese, per rispondere della violazione di cui all’articolo 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 8 comma 1 C.G.S.; -la Società A.C. SERRESE, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, delle violazioni ascritte al suo Presidente. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 14 giugno 2010 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello. Nessuno dei deferiti è comparso. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste: Nei confronti: - di ALBANO Salvatore mesi sei (6) di inibizione; - della società AC SERRESE € 500 di ammenda e diffida. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. P.Q.M. La Commissione Territoriale Disciplinare irroga: -ad ALBANO Salvatore l’inibizione di mesi SEI (6); -alla società A.C. SERRESE l’ammenda di € 500,00(cinquecento/00) e diffida.
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