COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 161 del 15 Giugno 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 136 della Società AMATORI CALCIO BRANCALEONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale press

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 161 del 15 Giugno 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 136 della Società AMATORI CALCIO BRANCALEONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°60 del 26.05.2010 (Squalifica del capitano calciatore PAONE Angelo fino al 30 giugno 2012, ammenda di € 50,00) RECLAMO n° 137 della Società EUROPEAN 93 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°60 del 26.05.2010 (Squalifica del capitano calciatore AVVENTUROSO Pasquale fino al 30 giugno 2012) LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA in via preliminare, riunisce i due reclami per evidenti ragioni di natura oggettiva. Entrambi le reclamanti chiedono la revoca della squalifica inflitta ai rispettivi capitani. La società Amatori Calcio Brancaleone chiede, inoltre, la revoca dell’ammenda di € 50 per ritardata presentazione della distinta di gara. Entrambe le reclamanti sostengono che pur nella denegata ipotesi del riconoscimento del perpetrarsi nella gara di un illecito sportivo non rileva alcuna responsabilità del capitano, non contemplata in alcuna norma del codice di giustizia sportiva, non potendo, nel caso di specie, applicarsi l’art. 3 comma 2 del C.G.S. che prevede la responsabilità del capitano solo in presenza di episodi di violenza ai danni dell’arbitro il cui autore non sia individuato. Le argomentazioni addotte sono da ritenersi meritevoli di pregio. I reclami sono da accogliere per le doglianze di cui sopra, è, al contrario, da ritenere inammissibile il ricorso della Amatori Bracalone nella parte in cui si duole della ammenda, per ritardata presentazione della distinta di gara, poiché, ai sensi dell’art. 45 punto 3 C.G.S., le ammende non superiori a € 50,00 non sono impugnabili. P.Q.M. -accoglie i riuniti ricorsi nelle parti in cui si impugnano le squalifiche ai rispettivi capitani, annullando entrambi le sanzioni; -dichiara inammissibile quello dell’Amatori Brancaleone nella parte in cui si duole delle ammende; -dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto delle reclamanti e rimette gli atti alla Procura Federale, per quanto di competenza.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it