COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 03/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA ITALIA PROMOZIONE 172 RECLAMO PROPOSTO DA PERSICETANA CALCIO Avverso squalifica al 31.10.2010

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 03/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA ITALIA PROMOZIONE 172 RECLAMO PROPOSTO DA PERSICETANA CALCIO Avverso squalifica al 31.10.2010 calc. TATANI JOSE’, al 30.9.2010 all. BARBIERI MAURO e inibizione al 2.6.2010 dir. PALMIERI ALFREDO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 44 ter dell’11.5.2010 gara SALSOMAGGIORE – PERSICETANA del 5.5.2010 La PERSICETANA CALCIO, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti contestando il comportamento dell’arbitro per tutta la durata della gara e dichiarando non corrispondenti al vero le annotazioni riportate a referto. Chiede di essere sentita unitamente all’allenatore ed ai dirigenti dell’A.S.D.Salsomaggiore Calcio, l’annullamento delle sanzioni e il “deferimento con conseguente proposta di radiazione dell’arbitro” sostenendo che : 1) l’all.BARBIERI non contestava assolutamente l’operato dell’arbitro, ma affiancava il calc. TATANI che si stava rivolgendo all’arbitro chiedendo ragione del perchè gli aveva rivolto una frase razzista. Esclude che l’all.BARBIERI abbia spintonato l’arbitro e gli abbia rivolto insulti e minacce; 2) il calc. TATANI non ha assolutamente avvicinato l’arbitro afferrandogli il viso e non gli ha rivolto espressioni offensive e minacciose . La Commissione, - premesso che la parte del reclamo relativa alla inibizione del dir. PALMIERI non può essere presa in esame, trattandosi di provvedimento non impugnabile, ai sensi dell’art. 45 , comma 3, del C.G.S., parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile; - premesso altresì che non vengono sentiti l’allenatore ed i dirigenti del Salsomaggiore in qanto procedura non ammessa dalle norme regolamentari che, all’art. 35 del C.G.S. precisano che “i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, preliminarmente precisando di non aver mai rivolto offese al calc. AIT, ha confermato integralmente il referto originario, ribadendo che : 1) a fine gara, il calc.TATANI, avvicinatoglisi, mentre gli indirizzava una frase offensiva e scurrile, con la mano destra lo afferrava al viso all’altezza delle mandibole, procurandogli dolore e momentaneo disorientamento. L’arbitro riusciva a liberarsi dalla stretta e notificava il provvedimento di espulsione; intervenivano gli addetti alla forza pubblica sostitutiva che allontanavano il giocatore che reiterava le offese, aggiungendo minacce di atti estremi. Mentre stava per raggiungere lo spogliatoio notava che una persona ammessa nel recinto di gioco, appartenente alla Persicetana Calcio, diceva al calc. Tatani che l’arbitro gli aveva rivolto una frase razzista; 2) l’all. BARBIEIRI, al termine della gara, contestava alcune decisioni dell’arbitro e gli rivolgeva frasi irriguardose. Avvicinatosi al direttore di gara lo spingeva con una mano all’altezza di una spalla, mentre reiterava le offese, unitamente ad espressioni gravemente minacciose; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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