COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 03/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. ALBONETTI MATTEO, tess. A.S.D. Club F.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 03/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. ALBONETTI MATTEO, tess. A.S.D. Club F.B. Lugo Stuoie, sig. CAPIROSSI DIEGO, Pres. A.S.D. Stuoie Baracca Lugo, A.S.D. STUOIE BARACCA LUGO – camp. I^ cat. e A.S.D. Club F.B. Lugo Stuoie – camp. Ecc. Con nota 29.4.2010 n. 7268/544, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : -- il calc.ALBONETTI MATTEO, tess. A.S.D. Club F.B. Lugo Stuoie, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. Stuoie Baracca Lugo, mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. Club F.B. Lugo Stuoie; - il sig. CAPIROSSI DIEGO, Presidente a.s.d. Stuoie Baracca Lugo, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. Albonetti Michele, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società A.S.D. CLUB F.B. LUGO STUOIE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società A.S.D. STUOIE BARACCA LUGO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, il rappresentante delle parti deferite fa presente che la Procura Federale è incorsa in errore. Infatti, fu il Club F.B. Lugo Stuoie ad inviare un richiesta di tesseramento del calc. Albonetti quando questi era ancora regolarmente tesserato per l’A.S.D. Stuoie Baracca Lugo (dal 28.9.2005). Questa, successivamente, per favorire il calciatore, inseriva il nome del medesimo nella I^ lista di svincolo anno 2009. Tuttavia, per un errore di distrazione, il dirigente che curava la redazione della lista di svincolo apponeva la “x” sul nome del tesserato da svincolare unicamente nella copia da conservarsi dalla società e nella copia trasmessa al C.R.E.R. non “spuntava” il nome del calc.Albonetti. Da ciò la nullità della richiesta di tesseramento inoltrata dal Club F.B.Stoie Lugo. Chiede l’integrale proscioglimento degli incolpati. Il rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, accertato che, in effetti, nella formulazione del deferimento si è incorsi in errore, propone di stralciare il procedimento dall’odierna discussione. La Commissione ne prende atto e dispone l’accantonamento del procedimento.
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