COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 03/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. MARCHIONI FABIO, tess. S.S. Fanano

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 03/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. MARCHIONI FABIO, tess. S.S. Fanano Calcio, sig. MENEGANTI ALESSANDRO, Presidente S.S. Fanano Calcio, S.S. FANANO CALCIO – camp. II^ cat. e A.S.D. VIRTUS PAVULLESE – camp. Eccellenza Con nota 26.4.2010 n. 7073/540, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : -- il calc.MARCHIONI FABIO, tess. S.S. Fanano Calcio, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la S.S.Fanano Calcio, mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. Virtus Pavullese; - il sig. MENEGANTI ALESSANDRO, Presidente S.S. Fanano Calcio, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. Marchioni Fabio, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società A.S.D. VIRTUS PAVULLESE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società S.S. FANANO CALCIO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. Ritualmente notiticati gli avvisi di convocazione, l’A.S.D. VIRTUS PAVULLESE informa di avere, a suo tempo, rilasciato modulo di trasferimento a tempo determinato per il calc. Marchioni e di non avere mai ricevuto la propria copia del trasferimento firmata dalla S.S.Fanano Calcio. Il rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO , dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. MARCHIONI FABIO, la inibizione per mesi 1 del sig. MENEGANTI ALESSANDRO, l’ammenda di € 400 per la S.S. FANANO CALCIO e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. VIRTUS PAVULLESE. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. MARCHIONI FABIO e dal sig. MENEGANTI ALESSANDRO, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. VIRTUS PAVULLESE e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, della S.S. FANANO CALCIO; - preso atto che il calc. MARCHIONI FABIO risulta regolarmente tesserato, in prestito, dal 27.8.2009, per la S.S. FANANO CALCIO; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. MARCHIONI FABIO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. MENEGANTI ALESSANDRO, Presidente della S.S. Fanano Calcio, la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. VIRTUS PAVULLESE l’ammenda di € 100 ed alla S.S. FANANO CALCIO l’ammenda di € 300.
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