COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 09/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. GALLERANI NICOLA, tess. A.S.D. Cod

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 09/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. GALLERANI NICOLA, tess. A.S.D. Codrea Calcio, sig. PILASTRINI RENATO, Presidente A.S.D. Codrea Calcio, A.S.D. CODREA CALCIO – camp. II^ cat. e A.S.D. REAL ESTENSE 05 – camp. III^ cat. Con nota 7.5.2010 n. 7552/599, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc.GALLERANI NICOLA, tess. A.S.D. Codrea Calcio, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. Codrea Calcio, mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. Real Estense 05; - il sig. PILASTRINI RENATO, Presidente A.S.D. Codrea Calcio, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. Gallerani Nicola, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società A.S.D. REAL ESTENSE 05, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società A.S.D. CODREA CALCIO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, il sig. Pilastrini, aveva fatto richiesta di audizione ed era stato invitato. Peraltro, con comunicazione odierna informa di essere impossibilitato ad intervenire. Fa, comunque, presente di ritenere di avere sempre agito in assoluta buona fede. Ammette di non aver controllato la posizione del calciatore, aggiungendo che a conoscenza del disguido, questo veniva immediatamente sistemato che la società cedente. . Il rappresentante della Procura Federale, avv. PAOLA D’ORSOGNA , dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. GALLERANI NICOLA, la inibizione per mesi 1 del sig. PILASTRINI RENATO, l’ammenda di € 400 per l’A.S.D. CODREA CALCIO e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. REAL ESTENSE 05. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. GALLERANI NICOLA e dal sig. PILASTRINI RENATO, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. REAL ESTENSE 05 e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, dell’A.S.D. CODREA CALCIO; - preso atto che il calc. GALLERANI NICOLA risulta regolarmente tesserato dal 3.9. 2009, per l’A.S.D. CODREA CALCIO; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. GALLERANI NICOLA la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. PILASTRINI RENATO, Presidente dell’A.S.D. Codrea Calcio, la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. REAL ESTENSE 05 l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. CODREA CALCIO l’ammenda di € 300.
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