COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 09/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA 183 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. PALLAVICINO avverso squalifica per 3 gi

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 09/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA 183 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. PALLAVICINO avverso squalifica per 3 giornate calc. MELOTTI SANDRO e RASTELLI MATTEO, per 4 giornate calc. ARATA SIMONE e per 5 giornate calc. MIRRI MARCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 45 del 12.5.2010 gara PALLAVICINO – FORMIGINE del 9.5.2010 L’U.S.D. PALLAVICINO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti segnalando che : 1) il calc. MELOTTI si è comunque prodigato durante la gara per mantenere il clima della partita entro limiti accettabili, nonostante il crescente nervosismo. Finita la gara, il nervosismo alle stelle e la bandierina agitata in aria dall’assistente n. 2, che si era anche tolto la maglia da guardalinee, non hanno certo aiutato a portare un clima sereno.; 2) il calc. RASTELLI ha più volte rischiato di essere colpito dalla bandierina agitata con forza dall’assistente n. 2. La tensione era crescente ed il nostro atleta, al momento capitano, cercava di interporsi tra i più agitati e l’assistente medesimo, a salvaguardia della sua tutela personale; 3) il calc. ARATA ha protestato contro una decisione dell’assistente n. 2 ed il battibecco nato tra le due parti è stato colorito, ma dettato in gran parte dell’evidente stato di nervosismo che regnava sul terreno di gioco; 4) il calc. MIRRI è rientrato negli spogliatoi insieme all’assistente n. 1, stringendogli cavallerescamente la mano e percorrendo con il medesimo il tratto che dalla panchina, posta dall’altro lato del terreno di gioco, conduce agli spogliatoi, vedendo quindi, solo in questo momento, quello che stava succedendo. Dichiarandosi pronti e disponibili ad un confronto tra gli interessati, chiede una riduzione dellle sanzioni. La Commissione, - premesso che l’art. 34, comma 5, stabilisce che “non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc. ARATA veniva espulso al 37° del secondo tempo per proteste ed offese nei confronti di un assistente ufficiale; - atteso che l’assistente ufficiale n. 2, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il rapporto rilasciato, ha ribadito che, a fine gara i calc. MELOTTI, RASTELLI, ARATA e MIRRI rivolgevano frasi offensive e scurrili all’indirizzo dell’arbitro e dell’assistente ufficiale n. 2, ed inoltre il calc. MIRRI ( capitano dell’U.S.D. Pallavicino) cercava di sottrarre la bandierina che l’assistente ufficiale n. 2 teneva ben salda fra le mani, mentre gli rivolgeva epiteti ingiuriosi; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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