COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 108 DEL 25/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. LUMIGNACCO e del suo PRESIDENTE sig. Renato BERINI.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 108 DEL 25/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. LUMIGNACCO e del suo PRESIDENTE sig. Renato BERINI. Con raccomandata dd. 9.4.2010, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2009/2010, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009: • il sig. Renato BERINI, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art. 32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009; • l’A.S.D. LUMIGNACCO, iscritta al Campionato di PROMOZIONE, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 3.6.2010. La società ed il dirigente deferito depositavano una comune memoria difensiva entro i termini. Il dibattimento. All'udienza del 3 giugno 2010, dinanzi all’intestata Commissione comparivano: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA, il deferito sig. Renato BERINI per sé e in rappresentanza della Società da lui presieduta ASD “LUMIGNACCO”. Dato luogo alla discussione, il sig. Renato BERINI, per sé e in rappresentanza della società dallo stesso presieduta, si richiamava integralmente alle note inviate in Comitato, in cui aveva illustrato i motivi che non hanno consentito la partecipazione della propria società all’attività del settore giovanile e sottolineando, in particolare, la vicinanza di altre società nello stesso territorio che comportano l’impossibilità oggettiva di tesserare un sufficiente numero di calciatori. Le parti concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: quanto al sig. Renato BERINI: inibizione per giorni 30 (trenta); quanto all’ ASD “LUMIGNACCO”: € 2.000,00 (duemila) di ammenda risultando provata la violazione contestata ed evidenziando la recidività specifica della Società. I deferiti hanno chiesto l’applicazione più ridotta possibile delle sanzioni. La motivazione. La C.D.T. pur comprendendo le motivazioni addotte, non le ritiene esimenti dell’obbligo imposto dalla normativa richiamata; la sanzione è comunque commisurata tenendo in considerazione la difficoltà oggettiva descritta dalla società per i motivi suindicati, ma deve in ogni caso considerare la recidiva specifica in cui la Società è incorsa; per cui Decide - di inibire il Presidente Renato BERINI per giorni 30 (trenta), a tutto il 25.07.2010; - di comminare alla società A.S.D. LUMIGNACCO l’ammenda di € 2.000,00 (duemila)
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