COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 108 DEL 25/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. VILLESSE CALCIO e del suo PRESIDENTE sig. Gianpaolo B

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 108 DEL 25/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. VILLESSE CALCIO e del suo PRESIDENTE sig. Gianpaolo BURGNICH. Con raccomandata 26 marzo 2009, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2009/2010, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009: • il sig. Gianpaolo BURGNICH, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art. 32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009. • l’A.S.D. VILLESSE CALCIO, iscritta al Campionato di PROMOZIONE, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 3.6.2010. La società ed il dirigente deferito depositavano una comune memoria scritta entro i termini. Il dibattimento. All'udienza del 3 giugno 2010, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA, il deferito sig. Gianpaolo BURGNICH, per sé e in rappresentanza della Società ASD “VILLESSE CALCIO”. Dato luogo alla discussione, il sig. BURGNICH, per sé e in rappresentanza della società, si richiamava alla memoria scritta già depositata, facendo ancora presente che la società dallo stesso rappresentata è intensamente impegnata nello sviluppare l’attività giovanile (circa 40 tesserati tra primi calci, pulcini ed esordienti) ma le piccole dimensioni del comune e la bassa natalità rendono impossibile allestire una squadra da iscrivere al campionato “Juniores”. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: quanto al sig. Gianpaolo BURGNICH: inibizione per giorni 30 (trenta); quanto all’ASD “VILLESSE CALCIO”: € 2.000,00 (duemila) di ammenda, risultando provata la violazione contestata ed evidenziando la recidività specifica della Società. Il sig. Gianpaolo Burgnich, per sé e in rappresentanza della società, chiedeva l’applicazione della sanzione minima. La motivazione. La C.D.T. pur comprendendo le motivazioni addotte, non le ritiene esimenti dell’obbligo imposto dalla normativa richiamata; la sanzione è comunque commisurata tenendo in considerazione la difficoltà oggettiva descritta dalla società e l’attività comunque svolta, ma deve in ogni caso considerare la recidiva specifica in cui la Società è incorsa; per cui Decide - di inibire il Presidente Gianpaolo BURGNICH per giorni 30 (trenta), a tutto il 25.07.2010; - di comminare alla società A.S.D. VILLESSE CALCIO l’ammenda di € 2.000,00 (duemila)
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