COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 108 DEL 25/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della A.S.D. UNION MARTIGNACCO e del suo PRESIDENTE sig. Maurizio NOBILE
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 108 DEL 25/06/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della A.S.D. UNION MARTIGNACCO e del suo PRESIDENTE sig. Maurizio NOBILE.
Con raccomandata dd. 11.4 2010, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2009/2010, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009:
• il sig. Maurizio NOBILE, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art. 32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009.
• la A.S.D. UNION MARTIGNACCO, iscritta al Campionato di PROMOZIONE, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S.
La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 3.6.2010. La società ed il dirigente deferito depositavano una comune memoria scritta entro i termini.
Il dibattimento. All'udienza del 3 giugno 2010, dinanzi all’intestata Commissione comparivano: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA ed il deferito sig. Maurizio NOBILE per sé e in rappresentanza della Società da lui presieduta.
Dato luogo alla discussione, il sig. Maurizio NOBILE illustrava i motivi che non hanno consentito la partecipazione della propria società all’attività del settore giovanile, sottolineando che si tratta della prima volta che la società si trova in una situazione del genere. Le parti concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:
quanto al sig. Maurizio NOBILE: inibizione per giorni 30 (trenta);
quanto alla A.S.D. UNION MARTIGNACCO: € 2.000,00 (duemila) di ammenda,
risultando provata la violazione contestata. Peraltro, non essendo la società incorsa in recidiva, nel corso del dibattimento i deferiti hanno concordato con il Sostituto Procuratore Federale ai sensi dell’art. 23 CGS, la applicazione delle sanzioni in misura ridotta nei seguenti termini:
quanto al sig. Maurizio NOBILE: inibizione per giorni 20 (venti);
quanto alla A.S.D. UNION MARTIGNACCO: € 1.333,00 (milletrecentotrentatre) di ammenda
La motivazione. La C.D.T. ritiene corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate e, visti gli artt. 23 e 24 CGS,
decide
- di inibire il Presidente Maurizio NOBILE per giorni 20 (venti), a tutto il 15.07.2010;
- di comminare alla società A.S.D. UNION MARTIGNACCO l’ammenda di € 1.333,00 (milletrecentotrentatre).
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