COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 108 DEL 25/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della A.S.D. PERTEGADA CALCIO e del suo PRESIDENTE sig. Adriano BIANC

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 108 DEL 25/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della A.S.D. PERTEGADA CALCIO e del suo PRESIDENTE sig. Adriano BIANCHIN. Con raccomandata dd. 4.4 2010, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2009/2010, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009: • il sig. Adriano BIANCHIN, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art. 32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009, “per avere rinunciato alla partecipazione al campionato “Juniores” dopo la pubblicazione dei calendari nella s.s. 2009/2010. • la A.S.D. PERTEGADA CALCIO, iscritta al Campionato di PROMOZIONE, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 3.6.2010. La società ed il dirigente deferito depositavano una comune memoria scritta entro i termini. Il dibattimento. All'udienza del 3 giugno 2010, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA ed il deferito sig. Adriano BIANCHIN per sé e in rappresentanza della Società da lui presieduta. Dato luogo alla discussione, il sig. Adriano BIANCHIN illustrava i motivi che non hanno consentito alla propria società di adempiere agli obblighi federali, sottolineando che il ritiro della squadra “Juniores” era stato causata dall’improvvisa scomparsa del dirigente che si occupava del settore giovanile, avvenuta circa un mese prima dell’inizio del campionato. Le parti infine concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: quanto al sig. Adriano BIANCHIN: inibizione per giorni 30 (trenta); quanto alla A.S.D. PERTEGADA CALCIO : € 2.400,00 (duemilaquattrocento) di ammenda, risultando provata la violazione contestata. Peraltro, considerando che la società non è incorsa in recidiva, nel corso del dibattimento i deferiti hanno concordato con il Sostituto Procuratore Federale ai sensi dell’art. 23 CGS, la applicazione delle sanzioni in misura ridotta nei seguenti termini: quanto al sig. Adriano BIANCHIN: inibizione per giorni 20 (venti); quanto alla A.S.D. PERTEGADA CALCIO: € 1.600,00 (milleseicento) di ammenda. La motivazione. La C.D.T. ritiene corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate e, visti gli artt. 23 e 24 CGS, Decide - di inibire il Presidente Adriano BIANCHIN per giorni 20 (venti), a tutto il 15.07.2010; - di comminare alla società A.S.D. PERTEGADA CALCIO l’ammenda di € 1.600,00 (milleseicento).
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