COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 108 DEL 25/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della A.S.D. SARONE e del suo PRESIDENTE sig. Sandro MELLA. Con

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 108 DEL 25/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della A.S.D. SARONE e del suo PRESIDENTE sig. Sandro MELLA. Con raccomandata dd. 28.4 2010, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2009/2010, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009: • il sig. Sandro MELLA, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art. 32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009. • la A.S.D SARONE, iscritta al Campionato di ECCELLENZA, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 3.6.2010. La società ed il dirigente deferito non depositavano alcuna memoria scritta entro i termini. Il dibattimento. All'udienza del 3 giugno 2010, dinanzi all’intestata Commissione comparivano: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA ed il deferito sig. Sandro MELLA per sé e in rappresentanza della Società da lui presieduta. Dato luogo alla discussione, il sig. Sandro MELLA illustrava i motivi che non hanno consentito la partecipazione della propria società all’attività del settore giovanile, sottolineando che nelle tre precedenti stagioni sportive la società, con grandi sforzi, aveva adempiuto agli obblighi federali. Le parti concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: quanto al sig. Sandro MELLA: inibizione per giorni 30 (trenta); quanto alla A.S.D. SARONE: € 5.000,00 (cinquemila) di ammenda, risultando provata la violazione contestata. Peraltro, considerando che la società non è incorsa in recidiva, avendo svolto regolare attività giovanile nelle tre precedenti stagioni sportive, nel corso del dibattimento i deferiti hanno concordato con il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 23 CGS, la applicazione delle sanzioni in misura ridotta nei seguenti termini: quanto al sig. Sandro MELLA: inibizione per giorni 20 (venti); quanto alla A.S.D. SARONE: € 3.333,00 (tremilatrecentotrentatre) di ammenda. La motivazione. La C.D.T. ritiene corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate e, visti gli artt. 23 e 24 CGS, decide - di inibire il Presidente Sandro MELLA per giorni 20 (venti), a tutto il 15.07.2010; - di comminare alla società A.S.D. SARONE l’ammenda di € 3.333,00 (tremilatrecentotrentatre).
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