COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 108 DEL 25/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della A.S.D. PALMANOVA del suo PRESIDENTE sig. Dino TORTOLO. Con rac
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 108 DEL 25/06/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della A.S.D. PALMANOVA del suo PRESIDENTE sig. Dino TORTOLO.
Con raccomandata dd. 13.4 2010, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2009/2010, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009:
• il sig. Dino TORTOLO, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art. 32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009.
• la A.S.D. PALMANOVA, iscritta al Campionato di PROMOZIONE, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S.
La convocazione. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. il dirigente deferito, la Società deferita e la Procura Federale per la riunione del 3 giugno 2010, la società ed il dirigente deferito entro i termini depositavano autonome memorie scritte, in cui evidenziavano i motivi che non avevano consentito il corretto adempimento delle normative federali.
Il dibattimento. All'udienza del 3 giugno 2010, dinanzi all’intestata Commissione compariva la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA; nessuno per i deferiti.
Nelle rispettive difese scritte, il sig. TORTOLO, premesso di non essere più presidente della società deferita né tesserato FIGC, esponeva che la mancata partecipazione al campionato “Juniores” era stata causata dalle gravissime difficoltà economiche in cui versava la società. A ciò si aggiunsero delle difficoltà di organico posto che molti dei calciatori che avrebbero dovuto partecipare al campionato “Juniores” furono aggregati alla prima squadra. Successivamente la situazione peggiorava ulteriormente, tanto che la società veniva posta in liquidazione.
Il sig. ROSSI, in rappresentanza della società, esponeva di essere stato nominato Amministratore Unico dell’A.S.D. PALMANOVA in data 15 marzo 2010, col preciso incarico di sciogliere la società per dissesto finanziario. Evidenziava altresì che è attualmente in corso la chiusura fiscale ed amministrativa della società, la quale ha ormai cessato ogni genere di attività.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:
quanto al sig. Dino TORTOLO: inibizione per giorni 30 (trenta);
quanto alla A.S.D. PALMANOVA: € 2.000,00 (duemila) di ammenda,
risultando provata la violazione contestata.
La motivazione. La C.D.T. pur comprendendo le motivazioni addotte, non le ritiene esimenti dell’obbligo imposto dalla normativa richiamata. Nel caso concreto, la mancanza di recidiva apre lo spiraglio ad una attenuante generica che la C.D.T. ritiene di applicare in considerazione della situazione contingente che ha reso oggettivamente difficile alla società lo svolgimento di tutta l’attività sportiva nel corso di questa annata; pertanto potrà essere messa in atto una riduzione della sanzione rispetto al minimo edittale, come da dispositivo. Così la C.D.T. FVG
Decide
- di inibire il sig. Dino TORTOLO per giorni 23 (ventitre), a tutto il 18.07.2010;
- di comminare alla società A.S.D. PALMANOVA l’ammenda di € 1.600,00 (milleseicento).
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