COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della A.S.D. VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO e del suo PRESIDENTE sig. Gi

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della A.S.D. VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO e del suo PRESIDENTE sig. Giuseppe FORNASIER. Con raccomandata dd. 27.4 2010, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2009/2010, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009: • il sig. Giuseppe FORNASIER, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art. 32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009; • la A.S.D. VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO, iscritta al Campionato di Prima Categoria, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 25.6.2010. La società ed il dirigente deferito non facevano pervenire entro i termini alcuna memoria scritta. Il dibattimento. All'udienza del 25 giugno 2010, dinanzi all’intestata Commissione comparivano: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA; il sig. Giuseppe FORNASIER, per sè ed in rappresentanza della società da lui presieduta. Dato luogo alla discussione, il sig. FORNASIER faceva presente le oggettive difficoltà ad allestire una squadra giovanile ricollegabili al basso numero di ragazzi presenti nel territorio di riferimento che non consentono il puntuale rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni federali. Le conclusioni. Il sig. FORNASIER chiedeva di potere definire la vertenza ai sensi dell’art. 23 C.G.S., con applicazione della sanzione in misura ridotta determinata, con il consenso del rapp.te della Procura Federale in 20 (venti) giorni di inibizione per sé (pena base gg. 30 ridotta ex art. 23 CGS) ed € 300,00 (trecento) di ammenda per la società (pena base € 450,00 di ammenda ridotta ex art. 23 CGS). Il Sostituto Procuratore Federale aderiva a tale richiesta, non essendo gli incolpati incorsi in recidiva. La motivazione. La C.D.T. in assenza di cause escludenti la responsabilità dei prevenuti, ritenuta la pacificità dei fatti e ritenuta corretta la qualificazione degli stessi e congrue le sanzioni indicate, visti gli artt. 23 e 24 CGS, decide - di inibire il Presidente Giuseppe FORNASIER per giorni 20 (venti), a tutto il 20/07/2010; - di comminare alla società A.S.D. VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO l’ammenda di € 300,00 (trecento).
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