COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della A.S.D. CAPORIACCO e del suo PRESIDENTE sig. Severino NARDUZZI.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della A.S.D. CAPORIACCO e del suo PRESIDENTE sig. Severino NARDUZZI. Con raccomandata dd. 3.4 2010, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2009/2010, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009: • il sig. Severino NARDUZZI, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art. 32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009; • la A.S.D. CAPORIACCO, iscritta al Campionato di Prima Categoria, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 25.6.2010. La società ed il dirigente deferito non facevano pervenire entro i termini alcuna memoria scritta. Il dibattimento. All'udienza del 25 giugno 2010, dinanzi all’intestata Commissione comparivano: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA; il sig. Severino NARDUZZI, per sè ed in rappresentanza della società da lui presieduta. Dato luogo alla discussione, il sig. NARDUZZI esponeva le obiettive difficoltà, di natura demografica ed anche di tipo economico, che a suo dire impedivano alla sua società di far fronte agli obblighi riguardanti il settore giovanile e di partecipare con un propria squadra ai campionati di categoria. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: quanto al sig. Severino NARDUZZI: inibizione per giorni 30 (trenta); quanto all’ASD CAPORIACCO : € 450,00 (quattrocentocinquanta) di ammenda, risultando provata la violazione contestata ed evidenziando la recidività specifica della Società. Il sig. Severino NARDUZZI, per sè ed in rappresentanza della società, chiedeva che le sanzioni fossero contenute nei minimi consentiti. La motivazione.- La C.D.T., pur comprendendo le argomentazioni addotte, non ritiene che le stesse valgano ad esimere gli interessati dalla responsabilità ad essi rispettivamente ascritta per l’inosservanza dell’obbligo di svolgimento dell’attività giovanile imposto dalla normativa richiamata; la sanzione viene comunque commisurata tenendo in considerazione sia le difficoltà oggettive che la società, per quanto sostenuto dal suo rappresentante, si trova a dover affrontare sia la recidiva specifica in cui la stessa è incorsa.- Per tali ragioni la C.D.T. decide - di inibire il Presidente sig. Severino NARDUZZI per giorni 30 (trenta), a tutto il 30/07/2010; - di comminare alla società A.S.D. CAPORIACCO l’ammenda di € 450,00 (quattrocentocinquanta).
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