COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. MEDEA e del suo PRESIDENTE sig. Vincenzo CISILIN. Con r
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. MEDEA e del suo PRESIDENTE sig. Vincenzo CISILIN.
Con raccomandata del 14 aprile 2010, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:
• il sig. Vincenzo CISILIN, Presidente dell’A.S.D. Medea, per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 32, commi 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009, per aver contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile e di partecipare con una propria squadra al campionato “Allievi” o “Giovanissimi” organizzato dal settore, oppure, in alternativa, al campionato “Juniores” nella stagione sportiva 2009/2010.
• l’A.S.D. MEDEA, iscritta al campionato di Prima Categoria, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S.
La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 25.6.2010.
Il dibattimento. Alla riunione del 25 giugno 2010, dinanzi all’intestata Commissione comparivano: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA, il sig. Vincenzo CISILIN, Presidente dell’A.S.D. Medea, per sé e in rappresentanza della società.
Dato luogo alla discussione, il sig. Vincenzo CISILIN illustrava i motivi che hanno impedito la partecipazione della società all’attività del settore giovanile e, tra essi, soprattutto il bassissimo indice di natalità che registra un piccolo centro come quello di Medea.
Le parti concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie richieste.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità dei deferiti per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:
quanto al sig. Vincenzo Cisilin: inibizione per giorni 30 (trenta);
quanto all’ASD “MEDEA”: € 450,00 (quattrocentocinquanta//00) di ammenda.
Risultando provata la violazione contestata ed evidenziando la recidività specifica della Società
Il sig. Vincenzo Cisilin, per sé e in rappresentanza della società, chiedeva l’applicazione della pena minima.
La motivazione. La C.D.T., pur dando atto della sussistenza delle difficoltà oggettive alle quali ha fatto riferimento il Presidente CISILIN, non le ritiene, tuttavia, esimenti dell’obbligo imposto dalla normativa richiamata. Esse devono invece esser tenute in debita considerazione ai fini della irrogazione della sanzione, nella determinazione della quale concorre però anche la recidiva specifica in cui la società è incorsa.- Per tali ragioni la C.D.T.
decide
- di inibire il Presidente sig. Vincenzo Cisilin per giorni 30 (trenta), a tutto il 30/07/2010;
- di comminare alla società A.S.D. MEDEA l’ammenda di € 450,00 (quattrocentocinquanta//00).
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