COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S. RISANESE e del suo PRESIDENTE sig. Vincenzo POLLANO. C

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S. RISANESE e del suo PRESIDENTE sig. Vincenzo POLLANO. Con raccomandata del 22 aprile 2010, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: • il sig. Vincenzo POLLANO, Presidente dell’A.S. Risanese, per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 32, commi 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009, per aver contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile e di partecipare con una propria squadra al campionato “Allievi” o “Giovanissimi” organizzato dal settore, oppure, in alternativa, al campionato “Juniores” nella stagione sportiva 2009/2010. • l’A.S. RISANESE, iscritta al campionato di Prima Categoria, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 25.6.2010. La società inoltrava alla C.D.T., nei termini stabiliti dalle norme federali, memoria difensiva scritta.- Il dibattimento. Alla riunione del 25 giugno 2010, dinanzi all’intestata Commissione comparivano: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA, il sig. Vincenzo POLLANO, Presidente dell’A.S. Risanese, per sé e in rappresentanza della società. Dato luogo alla discussione, il sig. Vincenzo POLLANO illustrava i motivi che non hanno consentito la partecipazione della propria società all’attività del settore giovanile, richiamandosi agli atti difensivi già fatti pervenire. Lo stesso faceva presente che nel territorio di riferimento ci sono pochi ragazzi, e quelli presenti sono assorbiti da società più organizzate dei comuni limitrofi. Inoltre sottolineava come l’ A.S. Risanese organizzi da 38 anni il Trofeo Under 20 “Memorial Bernardis, Boz e Scussolino”, rendendosi quindi partecipe allo sviluppo dell’attività giovanile regionale. Le parti concludevano quindi come in appresso, facendo verbalizzare le proprie richieste. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità dei deferiti per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: quanto al sig. Vincenzo Pollano: inibizione per giorni 30 (trenta); quanto all’AS “RISANESE”: € 450,00 (quattrocentocinquanta//00) di ammenda. Il sig. Vincenzo POLLANO, per sé e in rappresentanza della società, chiedeva l’applicazione della pena minima. La motivazione. La C.D.T., pur comprendendo le motivazioni addotte dai deferiti, non le ritiene esimenti dell’obbligo imposto dalla normativa richiamata. Esse paiono invece meritevoli di considerazione ai fini dell’irrogazione della sanzione, nella determinazione della quale va tenuto conto certamente delle difficoltà oggettive incontrate dal sodalizio e del fatto che altre società più grosse, operanti nei comuni limitrofi gestiscano il settore giovanile, ma anche della recidiva specifica in cui è incorsa la società deferita. Per tali ragioni la C.D.T. decide - di inibire il Presidente sig. Vincenzo Pollano per giorni 30 (trenta), a tutto il 30/07/2010; - di comminare alla società A.S. RISANESE l’ammenda di € 450,00 (quattrocentocinquanta//00).
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