COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. COSTALUNGA e del suo PRESIDENTE sig. Vladimir TESOVIC. Con

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. COSTALUNGA e del suo PRESIDENTE sig. Vladimir TESOVIC. Con raccomandata del 8 aprile 2010, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale,: • il sig. Vladimir TESOVIC, Presidente dell’A.S.D. COSTALUNGA, per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 32, commi 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009, per aver contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile e di partecipare con una propria squadra al campionato “Allievi” o “Giovanissimi” organizzato dal settore, oppure, in alternativa, al campionato “Juniores” nella stagione sportiva 2009/2010 • l’A.S.D. COSTALUNGA, iscritta al campionato di Prima Categoria, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 25.6.2010. Il dibattimento. Alla riunione del 25 giugno 2010, dinanzi all’intestata Commissione comparivano: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA, il sig. Vladimir TESOVIC, Presidente, per sé e in rappresentanza della società, e il Sig. Davide Bracco, Vice Presidente dell’A.S.D. Costalunga. In sede di discussione, il sig. Vladimir TESOVIC depositava una memoria difensiva, di cui veniva data lettura, indicante i motivi che non avevano consentito la partecipazione della società da lui presieduta all’attività del settore giovanile. A completamento ed illustrazione della stessa egli sottolineava che la società Costalunga ha sempre dato importanza allo sviluppo dell’attività giovanile regionale, e che la situazione che ha determinato l’attuale deferimento è di contingenza momentanea. Le parti concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie richieste. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità dei deferiti per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: quanto al sig. Vladimir TESOVIC: inibizione per giorni 30 (trenta); quanto all’ASD “COSTALUNGA”: € 450,00 (quattrocentocinquanta//00) di ammenda. Il Presidente del COSTALUNGA rappresentando di non essere incorso in recidiva, avendo egli assunto tale carica a decorrere dalla stagione sportiva cui i fatti contestati si riferiscono, concordava con il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 23 CGS, l’applicazione della sanzione in misura ridotta nei seguenti termini: inibizione per giorni 20 (venti) (pena base gg. 30 ridotta ex art. 23 (C.G.S). Quanto alla società deferita la richiesta del Presidente era diretta ad ottenere l’applicazione dell’ammenda nel minimo. La motivazione. Per quanto riguarda la Società COSTALUNGA, risulta provata la violazione contestata e la sanzione, tenuto conto di quanto rappresentato dal Presidente, viene comminata come da dispositivo dovendosi al riguardo considerare anche la recidività specifica del sodalizio. Quanto alla posizione personale del sig. TESOVIC la C.D.T. ritiene corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 23 e 24 CGS. Per tali motivi la C.D.T. decide - di inibire il Presidente sig. Vladimir TESOVIC per giorni 20 (venti), a tutto il 20/07/2010; - di comminare alla società A.S.D. COSTALUNGA l’ammenda di € 450,00 (quattrocentocinquanta//00).
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