COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della A.S.D. PAVIESE e del suo PRESIDENTE sig. Vanni VENIER. Con

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della A.S.D. PAVIESE e del suo PRESIDENTE sig. Vanni VENIER. Con raccomandata dd. 18.4 2010, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2009/2010, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009: • il sig. Vanni VENIER, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art. 32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009; • la A.S.D. PAVIESE, iscritta al Campionato di Prima Categoria, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 25.6.2010. La società ed il dirigente deferito non facevano pervenire entro i termini alcuna memoria scritta. Il dibattimento. All'udienza del 25 giugno 2010, dinanzi all’intestata Commissione compariva: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA; nessuno per i deferiti. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: quanto al sig. Vanni VENIER: inibizione per giorni 30 (trenta); quanto all’ASD PAVIESE : € 450,00 (quattrocentocinquanta) di ammenda, risultando provata la violazione contestata ed evidenziando la recidività specifica della Società. La motivazione. La C.D.T. in difetto di cause di giustificazione che valgano ad escludere la responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti loro rispettivamente ascritti, ritiene pacificamente provate le violazioni ad essi contestate. Per tali motivi, tenuto conto altresì della recidiva specifica in cui è incorsa la società decide - di inibire il Presidente sig. Vanni VENIER per giorni 30 (trenta), a tutto il 30/07/2010; - di comminare alla società A.S.D. PAVIESE l’ammenda di € 450,00 (quattrocentocinquanta).
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