COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della U.S.D. TORREANESE e del suo PRESIDENTE sig. Armando CUDICIO.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della U.S.D. TORREANESE e del suo PRESIDENTE sig. Armando CUDICIO. Con raccomandata dd. 25.4 2010, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2009/2010, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009: • il sig. Armando CUDICIO, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art. 32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009; • la U.S.D. TORREANESE, iscritta al Campionato di Prima Categoria, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 25.6.2010. La società ed il dirigente deferito non facevano pervenire entro i termini alcuna memoria scritta. Il dibattimento. All'udienza del 25 giugno 2010, dinanzi all’intestata Commissione comparivano: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA; il sig. Armando CUDICIO, per sè ed in rappresentanza della società da lui presieduta. Dato luogo alla discussione, il sig. CUDICIO illustrava i motivi che non hanno consentito il rispetto delle normative federali. Premesso di avere sempre attribuito massima importanza al settore giovanile, il CUDICIO faceva presente che l’aspetto demografico, ed in particolare il calo di natalità, preclude la possibilità di far fronte agli impegni nel settore giovanile.- Osservava comunque di aver dato vita alla collaborazione con altre società in modo da poter organizzare in paese quantomeno due squadre giovanili. Le conclusioni. Il sig. CUDICO formulava richiesta di potere definire il giudizio ai sensi dell’art. 23 C.G.S., con applicazione della sanzione in misura ridotta determinata, con il consenso del rappresentante della Procura Federale, in 20 (venti) giorni di inibizione per sé (pena base gg. 30 di inibizione ridotta exa rt. 23 CGS) ed € 300,00 (trecento) di ammenda per la società (pena base € 450,00 di ammenda ridotta ex art. 23 CGS). Il Sostituto Procuratore Federale aderiva a tale richiesta, non essendo gli incolpati incorsi in recidiva. La motivazione. La C.D.T. ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate, non sussistendo cause di giustificazione escludenti la responsabilità degli interessati, visti gli artt. 23 e 24 CGS, decide - di inibire il Presidente Armando CUDICIO per giorni 20 (venti), a tutto il 20/07/2010; - di comminare alla società U.S.D. TORREANESE l’ammenda di € 300,00 (trecento).
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