COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 154 del 10/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ALDO SAVASTANO GIA’ PRESIDENTE DELLA U.S.D. SORIANESE E DELLA U.S.D. SORIANES

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 154 del 10/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ALDO SAVASTANO GIA’ PRESIDENTE DELLA U.S.D. SORIANESE E DELLA U.S.D. SORIANESE Con atto del 13 aprile 2010 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio il Sig. Savastano Aldo, all’epoca dei fatti presidente della U.S.D. Sorianese per rispondere della violazione prevista dall’articolo 1 comma 1 CGS e 8 commi 6 e 8 CGS in relazione all’articolo 94 comma 1 lettera a) delle NOIF e la società U.S.D. Sorianese ai sensi dell’articolo 4 comma 1 CGS per responsabilità diretta nella violazione ascritta al suo presidente, legale rappresentante. A sostegno del deferimento l?Organo requirente deduce che tra la società Sorianese, rappresentata dal Presidente pro – tempore ed il Sig. Otello Settimi, iscritto nei ranghi del settore tecnico come allenatore di base, era intercorso un accordo economico relativo alla corresponsione del premio di tesseramento per la stagione 2008-2009, per la conduzione della squadra allievi provinciali. Tale accordo prevedeva però la corresponsione di un premio annuale di € 3.200,00, superiore al massimo consentito per gli accordi tra società ed allenatori dilettanti, che era di € 3.000,00. A seguito dell’instaurarsi di una vertenza, decisa dal collegio arbitrale in senso favorevole per il tecnico, lo stesso collegio aveva investito la Procura Federale della violazione emergente dall’accordo citato. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termini per la produzione di scritti difensivi. Alla riunione non comparivano i deferiti che, peraltro non avevano fatto pervenire scritti difensivi. Il rappresentante della Procura Federale richiedeva l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti e l’irrogazione, richiamando l’articolo 8 comma 8 del CGS, dell’ammenda di € 5.000,00 e la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva e per il Savastano l’inibizione di due anni. Rileva la Commissione che i fatti ascritti al dirigente ed alla società sono provati documentalmente. Infatti l’accordo tra società ed allenatore venne redatto sugli appositi moduli forniti dalla Federazione e venne regolarmente depositato. E’ quindi evidente che, in assoluta buona fede ma con altrettanto evidente negligenza, sia la società che l’allenatore, ignorassero il limite previsto per il premio di tesseramento dal vigente accordo tra società ed allenatori dilettanti, e lo abbiano superato, seppur di sole € 200,00. In merito però alle violazioni contestate ritiene la Commissione che, contrariamente a quanto richiesto dalla Procura, non si verta nella violazione prevista dall’articolo 94 comma 1 lettera a) delle NOIF che punisce la stipulazione di accordi in contrasto con le norme sul dilettantismo e reprime ben severamente la pratica della stipulazione di contratti assimilabili ad un vincolo subordinato o parasubordinato, ma nella violazione specifica prevista dall’articolo 8 comma 6 del CGS del medesimo articolo; tale norma punisce, tra l’altro, proprio la stipula di contratti che prevedano compensi eccedenti il massimo previsto dagli accordi vigenti La circostanza che non ci si trovi nel caso di accordo in contrasto con le norme è confermata plasticamente dal fatto che l’accordo, pur nel limite normativo di € 3.000,00, è stato ritenuto ben valido dal collegio arbitrale che ha statuito in conformità, cosa che non avrebbe certo potuto fare in presenza di un accordo adottato in contrasto con le norme federali che non avrebbe potuto trovare tutela nella sede propria del collegio. Tanto è vero che la norma richiamata (art. 94 comma 1 lettera a) prevede addirittura che le statuizioni degli accordi in contrasto non possono trovare tutela in sede federale e non costituisce violazione della clausola compromissoria agire per la loro tutela in sede ordinaria, salvo l’avviso da inoltrare comunque agli organi federali competenti. In forza della disposizione violata deve essere comminata alla società la sanzione di € 200,00 pari al quantum illecitamente pattuito, considerando la tenuità complessiva della vicenda e la evidente assenza di dolo, ed una sanzione adeguata al presidente nei termini di cui al dispositivo. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale DELIBERA Di ritenere il Sig. Savastano Aldo responsabile della violazione prevista dall’articolo 1 comma 1 del CGS e la società U.S.D. Sorianese responsabili della violazione prevista dall’articolo 8 comma 6 del CGS e per l’effetto di irrogare al Sig. Aldo Savastano l’inibizione per mesi tre ed alla società U.S.D. Sorianese l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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