COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 154 del 10/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. CRISTIAN DEL PAPA CALCIATORE TESSERATO ALL’EPOCA DEI FATTI CON LA SOCIETA’ ASD

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 154 del 10/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. CRISTIAN DEL PAPA CALCIATORE TESSERATO ALL’EPOCA DEI FATTI CON LA SOCIETA’ ASD TORRENOVA ED ATTUALMENTE CON LA SOCIETA’ LIBERTAS CENTOCELLE, I SIGG. LUDOVICO PARRAVAN E DARIO GRESTA DIRIGENTI DELLA SOCIETA’ LIBERTAS CENTOCELLE E LE SOCIETA’ASD POL. LIBERTAS CENTOCELLE E ASD TORRENOVA Con atto del 7-4-2010 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio il Sig. Cristian Del Papa, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la A.S.D. Torrenova ed attualmente tesserato per la A.S.D. Pol. Libertas Centocelle per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 del CGS, 40 comma 4, della NOIF e 10 comma 2 e 6 del CGS, , i dirigenti della società Libertas Centocelle Ludovico Parravani e Dario Gresta per violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 e 6 del CGS, la società A.S.D. Sporting Tanas Calcio per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS per le violazioni ascritte ai suoi dirigenti e la società A.S.D. Torrenova per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione ascritta al suo tesserato. A sostegno del deferimento l’Organo requirente deduce che il calciatore Cristian Del Papa contraeva regolare tesseramento dal 6-8-2008 con la società Torrenova. Il successivo 28-9-2009 la società Libertas Centocelle inoltrava richiesta di tesseramento sottoscritta dal calciatore. Il competente Ufficio Tesseramenti comunicava il 7-10-2009 alla società che il tesseramento veniva ritenuto nullo in quanto risultante tesserato con altra società. Medio tempore il calciatore aveva disputato due gare del campionato Juniores Regionali fascia B. La procura riteneva quindi responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte il calciatore, per aver sottoscritto una richiesta di tesseramento in vigenza di altro valido tesseramento, i due dirigenti accompagnatori per aver sottoscritto le distinte della società nelle gare in questione, e le società per le violazioni ascritte ai propri tesserati. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per la produzione di scritti difensivi. Nessuno compariva per i deferiti che non avevano fatto pervenire scritti difensivi. La Procura Federale chiedeva l’affermazione di responsabilità per tutti i deferiti e l’irrogazione a carico del calciatore Cristian Del Papa della squalifica per anni due, a carico dei dirigenti Parravani e Gresta l’inibizione per due anni, a carico della società Libertas Centocelle l’ammenda di € 800,00 e due punti di penalizzazione ed a carico della società Torrenova l’ammenda di € 500,00. Ritiene la Commissione che i fatti di cui al deferimento siano documentalmente provati e, peraltro, l’assenza di qualsiasi giustificazione da parte della società e dei tesserati deferiti non consente nemmeno di verificare l’elemento soggettivo nella violazione, cioè se sia trattato di una deplorevole negligenza od, addirittura, di un comportamento doloso. Resta solo da rilevare che l’utilizzo dei dati corretti del calciatore e l’invio del modulo di tesseramento compilato in modo conforme alle regole fanno propendere per la prima ipotesi e cioè per una carenza nel controllo sulla posizione del calciatore che non era libero ma in costanza di vincolo con altra società. Per quanto attiene la misura delle sanzione, ferma l’interpretazione regolamentare che la Commissione ribadisce e che esclude l’applicabilità a tesseramenti di calciatori giovani e non professionisti cittadini comunitari, della norma dell’articolo 10 comma 6 del CGS e delle relative sanzioni, riservate all’elusione delle norme in materia di calciatori extra comunitari e dell’alterazioni dello status di cittadinanza, deve considerarsi che, per le modalità e per l’assenza di qualsiasi causa che possa attenuare la responsabilità, devono irrogarsi sanzioni congruamente afflittive, nei termini di cui al dispositivo ad esclusione della società Torrenova che, pur da sanzionare per la responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al suo calciatore tesserato, appare sostanzialmente danneggiata dall’evento piuttosto che partecipe in qualsiasi modo. La Commissione Disciplinare territoriale tutto ciò premesso DELIBERA Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni ascritte, ad esclusione di quella prevista dall’articolo 10 comma 6 del CGS, e per l’effetto di squalificare il calciatore Cristian Del Papa per mesi sei,di comminare ai dirigenti Ludovico Parravani e Dario Gresta l’inibizione per mesi tre, alla società Libertas Centocelle la penalizzazione di due punti in classifica nel campionato ove si è verificata la violazione e l’ammenda di € 600,00 ed alla società Torrenova l’ammonizione con diffida. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it