COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 154 del 10/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MARCO MAGNI CALCIATORE TESSERATO CON LA SOCIETA’ TERRACINA 1925 ED ATTUALME

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 154 del 10/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MARCO MAGNI CALCIATORE TESSERATO CON LA SOCIETA’ TERRACINA 1925 ED ATTUALMENTE IN PRESTITO PER LA SOCIETA’ PESCATORI OSTIA, IL SIG. DE FILIPPIS FABIO PRESIDENTE DEL TERRACINA 1925, IL SIG. CAPITANI DOMENICO PRESIDENTE DELLA VIGOR CISTERNA, I SIGG. TABORRO MARCO E ROSSETTI GIACOMO DIRIGENTI DELLA SOCIETA’ VIGOR CISTERNA E LE SOCIETA’ TERRACINA 1925 S.R.L., VIGOR CISTERNA E PESCATORI OSTIA Con atto del 14-4-2010 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio il Sig. Marco Magni, calciatore tesserato con la Società Terracina 1925 ed attualmente in prestito per la Pescatori Ostia per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 del CGS, 40 comma 4, della NOIF e 10 comma 2 e 6 del CGS, ,i Sigg. Fabio De Filippis, presidente del Terracina 1925 e Domenico Capitani, Presidente della Vigor Cisterna, i dirigenti della società Vigor Cisterna Taborro Marco e Rossetti Giacomo per violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 e 6 del CGS, le società Terracina 1925 e Vigor Cisterna per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 del CGS per le violazioni ascritte ai suoi legali rappresentanti e la società Pescatori Ostia per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione ascritta al suo tesserato. A sostegno del deferimento l’Organo requirente deduce che il calciatore Marco Magni contraeva regolare tesseramento dal 4-9-2009 con la società Terracina 1925 la quale lo cedeva in prestito alla società Pescatori Ostia a far tempo dell’11-9-2009. Il successivo 19-12-2009 veniva inoltrata una lista di trasferimento a titolo definitivo dal Terracina 1925 al Vigor Cisterna sottoscritta dal calciatore , dal presidente del Terracina 1925 De Filippis Fabio e dal presidente della Vigor Cisterna Capitani Domenico. Il competente Ufficio Tesseramenti comunicava il 29-12-2009 alla società Vigor Cisterna che il trasferimento veniva ritenuto nullo in quanto risultante in prestito con la società Pescatori Ostia dall’11-9-2009. Medio tempore il calciatore aveva disputato due gare, la prima del 16-12-2009 Vigor Cisterna – Sora semifinale di ritorno della Coppa italia d’Eccellenza, la seconda del 20-12-2009 Vigor Cisterna – Pescatori Ostia del campionato d’eccellenza girone A. La procura riteneva quindi responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte il calciatore, per aver sottoscritto la lista di trasferimento in vigenza di altro valido tesseramento in prestito con altra società, i due presidenti delle società cedente e cessionaria che avevano sottoscritto la stessa lista di svincolo, i due dirigenti accompagnatori per aver sottoscritto le distinte della società nelle gare in questione, e le tre società per le violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti e tesserati. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per la produzione di scritti difensivi. Faceva pervenire scritti difensivi il Vigor Cisterna che protestava l’assoluta buona fede della società e dei suoi dirigenti in quanto, all’atto della consegna della lista di trasferimento, era stata consegnata anche copia di un accordo per la risoluzione consensuale del trasferimento a titolo temporaneo intercorsa tra le società Terracina 1925 e Pescatori Ostia, sottoscritta anche dal calciatore che, evidentemente, per mero disguido non era stata consegnata in Federazione dagli interessati. Non appena avuta cognizione della irregolarità del trasferimento la società aveva immediatamente fermato il calciatore. A sostegno dell’errore in buona fede allegava la circostanza che per tesserare il calciatore erano stati utilizzati moduli e dati anagrafici corretti, segno evidente che la società riteneva il calciatore sciolto dal precedente vincolo temporaneo con il Pescatori Ostia e, quindi, in grado di essere trasferito definitivamente dalla società di appartenenza Terracina 1925. Di analogo tenore erano le deduzioni difensive del Terracina 1925 che giustificava l’emissione della lista di trasferimento invalida con la convinzione che la società Pescatori Ostia avesse inoltrato la richiesta di risoluzione consensuale del trasferimento temporaneo, cosa che in effetti non era avvenuta. Sottolineava come nella vicenda la società non avesse alcun interesse avendo solo acconsentito ad una richiesta del calciatore. Nella riunione compariva il deferito De Filippis Fabio ed i rappresentanti muniti di regolari deleghe di tutte le società deferite. I rappresentanti delle società Terracina 1925 e Pescatori Ostia concludevano con la Procura Federale un accordo per l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 200,00 (pena base € 300,00 meno un terzo per il rito. La Procura Federale chiedeva l’affermazione di responsabilità per tutti i restanti deferiti e l’irrogazione a carico del calciatore Marco Magni della squalifica per anni due, a carico dei presidenti De Filippis Fabio, Terracina 1925, e Capitani Domenci, Vigor Cisterna, l’inibizione per anni due, per i dirigenti Taborro Marco e Rossetti Giacomo, Vigor Cisterna, l’inibizione per mesi quattro, a carico della società Vigor Cisterna l’ammenda di € 2.000,00 ed un punto di penalizzazione. Ritiene la Commissione, preliminarmente, che l’accordo per l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 200,00 intervenuto tra la Procura Federale e la società Pescatori Ostia sia congruo e conforme ai fatti addebitati e che non emergano dagli atti elementi che portino ad escludere la responsabilità della società deferita che, obiettivamente, ha svolto nella vicenda un ruolo marginale non essendole altro addebitale che il comportamento del proprio tesserato Magni ed una responsabilità attenuata nel non aver controllato che la risoluzione consensuale del trasferimento temporaneo, intervenuta nei termini corretti tra tutte le parti, venisse effettivamente depositata. La Commissione è infatti del parere che tale incombenza spettava innanzitutto alla società titolare del vincolo definitivo e che riacquistava la disponibilità dello stesso, da poi allo stesso calciatore che aveva interesse a conoscere con quale società si trovasse effettivamente tesserato e solo in via residuale alla società che, invece, rinunciava al vincolo del calciatore. Per contro non può accogliersi la proposta di applicazione della pena concordata intervenuta tra il Terracina 1925 e la Procura Federale. La sanzione concordata è infatti incongrua per difetto. Per quanto appena detto nei riguardi della società Pescatori Ostia non può certo considerarsi come equivalente la responsabilità di tale società con quella del Terracina 1925 a cui va, altresì, addebitata la responsabilità diretta per il comportamento che la Commissione ritiene di gravità inaudita, del proprio presidente che, in costanza del vincolo con il Pescatori Ostia, ha disposto del calciatore Magni, emettendo una lista di trasferimento invalida e traendo evidentemente in inganno la consorella Vigor Cisterna che, nel recepire la lista di trasferimento dal Terracina 1925, poteva ben ritenere che tale società fosse la effettiva titolare del vincolo. Ritiene la Commissione che i fatti di cui al deferimento siano documentalmente provati e la lista di trasferimento rilasciata dal Terracina 1925 al Vigor Cisterna, fosse effettivamente invalida in quanto la società cedente non poteva disporre del calciatore che aveva già ceduto in prestito al Pescatori Ostia. Per quanto riguarda all’elemento soggettivo dei singoli deferiti può senz’altro aderirsi alla tesi difensiva del Vigor Cisterna che, effettivamente, è stato tratto in inganno dalla consorella Terracina 1925 e dallo stesso calciatore, potendo ben ritenere che giammai una società avrebbe potuto rilasciare una lista di trasferimento ed un calciatore sottoscriverla non avendo la titolarità del vincolo. Il comportamento della società Terracina 1925 e del suo presidente è tanto più grave se solo si consideri che il calciatore era stato ceduto in rapida successione a due società dello stesso campionato e dello stesso girone, con le conseguenze sulla regolarità dell’intera stagione facilmente ipotizzabili. Per quanto attiene la misura delle sanzione, ferma l’interpretazione regolamentare che la Commissione ribadisce e che esclude l’applicabilità a tesseramenti di calciatori giovani e non professionisti cittadini comunitari, della norma dell’articolo 10 comma 6 del CGS e delle relative sanzioni, riservate all’elusione delle norme in materia di calciatori extra comunitari e dell’alterazioni dello status di cittadinanza, deve considerarsi che, per le modalità e per la presenza di cause obiettive che attenuano la responsabilità della società Vigor Cisterna e dei suoi tesserati, devono irrogarsi sanzioni congruamente afflittive, nei termini di cui al dispositivo. Per quanto attiene al presidente della Terracina 1925 ed alla società direttamente responsabile, nonché per il calciatore, debbono invece applicarsi sanzioni adeguate al caso che, lo si ripete è di gravità eccezionale per tutte le motivazioni già abbondantemente esposte. Infatti anche a voler dar credito al documento solo oggi depositato in atti che certifica l’avvenuto accordo di risoluzione del vincolo temporaneo il 25-11-2009, è segno di incredibile negligenza e sciatteria non averne curato il deposito nei termini regolamentari ed è ancora segno di negligenza, tanto grave da sconfinare quasi nel dolo, aver emesso la lista di trasferimento ed averla sottoscritta, confidando che la società Pescatori Ostia avesse provveduto al deposito, quando tale società, tra tutte le parti contraenti, era certamente quella meno onerata di tale incombente. La Commissione Disciplinare territoriale tutto ciò premesso DELIBERA Di applicare sull’accordo delle parti, ex art. 23 CGS, alla società Pescatori Ostia, l’ammenda di € 200,00 Di ritenere tutti gli altri deferiti responsabili delle violazioni ascritte, ad esclusione di quella prevista dall’articolo 10 comma 6 del CGS, e per l’effetto di squalificare il calciatore Marco Magni per mesi sei, di comminare al Presidente della società Terracina 1925 De Filippis Fabio l’inibizione di anni uno, al presidente della società Vigor Cisterna, Capitani Domenico l’inibizione per mesi uno; ai dirigenti della società Vigor Cisterna Taborro Marco e Rossetti Giacomo l’inibizione per mesi uno, alla società Vigor Cisterna l’ammenda di € 300,00 ed alla società Terracina 1925 l’ammenda di € 2.000,00 e la penalizzazione di due punti in classifica nel campionato ove si è verificata la violazione. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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