COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 154 del 10/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO LARIANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2011 A CARICO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 154 del 10/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO LARIANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2011 A CARICO DEL CALCIATORE FABBRI ROBERTO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO CON C.U. N. 53 DEL 29.4.2010 (GARA REAL PALESTRINA – ATLETICO LARIANO DEL 23.4.2010 – Campionato Calcio a 5 Serie D) La Società in epigrafe ha avanzato reclamo avverso il provvedimento di perdita della gara con il punteggio di 0 – 6 per essere rimasta in campo, a seguito di espulsioni con un numero di calciatori inferiori al minimo stabilito, sia al provvedimento disciplinare di squalifica fino al 30.4.2011 a carico del proprio tesserato FABBRI ROBERTO, per comportamento gravemente minaccioso nei confronti dell’arbitro. Per quanto attiene alla prima contestazioni che in sintesi consiste nell’affermazione circa la non rispondenza a verità del rapporto arbitrale, al riguardo si osserva che dall’esame dei documenti, il reclamo risulta essere privo della ricevuto di notifica alla controparte, come previsto dall’art. 46 del C.G.S. e pertanto questa Commissione non può procedere al giudizio. Per quel che concerne la squalifica del proprio tesserato, la reclamante afferma che questi è particolarmente pentito per aver effettivamente tenuto il comportamento scorretto risultante nelle motivazioni del provvedimento del G.S. ma, nel contempo, contesta il fatto di aver compiuto gli altri inqualificabili atti a lui addebitati, originatisi durante la discussione assai concitata intercorsa tra i due. Questo Organo di Giustizia Sportiva, alla luce della versione fornita dalla ricorrente che nega addirittura alcune fasi dell’episodio che ha caratterizzato la proteste del FABBRI, ha inteso richiedere un supplemento di rapporto. Ciò al fine di reperire se nella circostanza potessero essere eventualmente presenti altri aspetti non menzionati nel referto originario in grado di delineare una dinamica delle azioni incriminate in una diversa o comunque attenuata configurazione, ma l’ulteriore esplicitazione descritta dal supplemento suddetto, redatto con dovizia di particolari, conferma la sussistenza dei singoli atti compiuti dal FABBRI e, pertanto, non si riscontrano dubbi sul fatto che quanto accaduto sia da ascrivere esclusivamente all’atteggiamento minaccioso e dispregiativo con cui il calciatore ha inteso rapportarsi con il Direttore di gara. Per quanto sopra, ritenendo che dall’esame dell’intera documentazione acquisita, non emergono elementi in grado di consentire la revisione della sanzione, questo Organo Giudicante DELIBERA di ritenere inammissibile il reclamo per la parte riguardante la perdita della gara vista l’inosservanza delle modalità di inoltro del reclamo ai sensi dell’art. 46 del C.G.S., in tema di notifica alla controparte; di respingere il reclamo per la parte riguardante la sanzione inflitta al calciatore FABBRI ROBERTO e, per l’effetto, conferma la squalifica fino al 30.4.2011. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it